procedibilità

sf. [sec. XIX; da procedere]. In diritto, condizioni di procedibilità, circostanze in difetto delle quali l'azione penale nei confronti di un soggetto non può essere iniziata e, se intrapresa, non può essere proseguita. Le principali sono: la querela per i reati per i quali è necessaria l'autorizzazione a procedere (reati commessi da parlamentari, agenti di polizia giudiziaria e militari in servizio di pubblica sicurezza), la richiesta del ministro della Giustizia (vari reati politici e di opinione indicati all'art. 313 del Codice Penale), l'istanza per reati commessi all'estero.

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