reclusióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; da recluso]. Atto ed effetto del recludere; condizione di chi sta rinchiuso in una prigione o in un luogo sentito come una prigione: la permanenza in clinica fu per lui una reclusione insopportabile.

Diritto

Attualmente è l'unica pena temporanea detentiva per i delitti: si estende da quindici giorni a ventiquattro anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con isolamento notturno. Nei reclusori vige il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, a loro volta sottospecie degli stabilimenti carcerari. Se la pena non supera i due anni, la reclusione può essere scontata nelle carceri giudiziarie mandamentali. Dopo un anno di detenzione il condannato è ammesso ai lavori all'aperto; per le condanne non inferiori ai cinque anni, il condannato, oltre all'interdizione legale, non può esercitare la potestà maritale né la patria potestas (ora decaduta), salvo diversa disposizione del giudice. Queste disposizioni non vengono applicate se l'omicidio è colposo. Ogni condanna non inferiore ai tre anni comporta anche l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; per condanne superiori ai cinque anni l'interdizione è perpetua. La sanzione non agisce in caso di omicidio colposo. La reclusione militare, inflitta per la commissione di reati militari, consiste nella privazione della libertà personale per un periodo che può variare da un minimo di un mese a un massimo di ventiquattro anni. Viene scontata in stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, secondo norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto del capo dello Stato.

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora