ricórso

Indice

Lessico

Sm. [sec. XIV; latino recursus-us, da recurrĕre, ricorrere].

1) Il ricorrere all'autorità costituita per ottenere giustizia o la revisione di atti, decisioni e simili ritenuti iniqui: presentare ricorso al ministero; ricorso contro l'accertamento dei redditi. In concreto, lo scritto con cui si ricorre: consegnare il ricorso allo sportello. Per estensione, far ricorso a qualcuno o a qualche cosa, ricorrervi per aiuto, consigli: far ricorso a un amico, a un avvocato.

2) Il ripetersi periodico di fatti, di avvenimenti; in particolare, corsi e ricorsi storici, il ripetersi, l'avvicendarsi di determinati fenomeni storici.

3) Il ricorrere di un fregio architettonico.

4) Popolare, al pl., mestruazioni.

Diritto

Nel diritto amministrativo, l'insieme degli atti che sono esperibili da un soggetto privato leso in un interesse legittimo da un atto illegittimo della pubblica amministrazione. In questa materia i ricorsi possono essere: amministrativi, se rivolti ad autorità amministrativa (per esempio, l'opposizione, il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario al presidente della Repubblica); giurisdizionali, se rivolti a organi della giurisdizione amministrativa (per esempio, il ricorso ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato, nonché ad altri giudici quali la Corte dei Conti e il Magistrato delle Acque). I ricorsi amministrativi sono stati semplificati nella loro procedura nel 1971. Mentre il ricorso gerarchico e l'opposizione si esercitano contro atti non definitivi di un'autorità amministrativa, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica si può esercitare solo contro atti definitivi ed è alternativo con il ricorso giurisdizionale, perché quando un atto è stato già impugnato con ricorso giurisdizionale non è più ammesso il ricorso straordinario al presidente della Repubblica. I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dalle rispettive leggi per ciascun organo di giurisdizione amministrativa. Norme particolari riguardano poi le Regioni a statuto speciale. § Nel campo del diritto processuale civile il termine è usato con il significato di atto introduttivo del procedimento e, quindi, analogamente al termine “citazione”. Ricorso e citazione, però, non sono sinonimi, perché il primo sarebbe usato per necessità non imprescindibile mentre la citazione interviene quando nell'azione giudiziaria si esige un contraddittorio. § Nel diritto canonico è ammesso il ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Vi sono quattro casi in cui il ricorso ha effetto sospensivo, e di questi uno riguarda il diritto processuale (ricorso contro la reiezione del libello). In materia amministrativa è ammesso il ricorso contro la decisione dell'ordinario alla Congregazione competente.

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