rifiuto

Indice

Lessico

sm. [sec. XIV; da rifiutare].

1) Atto, effetto del rifiutare: “colui / che fece per viltà il gran rifiuto” (Dante); opporre un rifiuto; ricevere un rifiuto. In particolare, nei giochi di carte, la mancata risposta al compagno; nell'ippica, l'arresto del cavallo di fronte all'ostacolo. In filosofia, termine usato dall'esistenzialismo e dal personalismo contemporanei per designare la facoltà di respingere una possibilità, per quanto suffragata dalla situazione; sarebbe un segno proprio della libertà essenziale dell'uomo. Come movimento reale dell'essere sarebbe, secondo E. Mounier, non un'automutilazione, ma un'esigenza di pienezza.

2) Scarto, avanzo: acque di rifiuto, di scarico. Con senso concr., ciò che non serve e viene scartato: i rifiuti, le immondizie. In particolare: rifiuti radioattivi, materiali radioattivi inutili prodotti a seguito dell'uso di radioisotopi per scopi medici e industriali o durante il funzionamento di reattori nucleari. Fig. spregiativo, chi abbia commesso azioni riprovevoli, canaglia: un rifiuto della società.

Diritto

In diritto amministrativo, il rifiuto di atti di ufficio è la dichiarazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato a un pubblico servizio di non voler compiere un atto dell'ufficio o del servizio, rendendo gravoso il normale funzionamento dell'apparato amministrativo e contraddicendo all'adempimento regolare delle pubbliche funzioni e dei pubblici servizi. Il rifiuto deriva da volontà implicita o esplicita di non compiere l'atto. L'art. 328 del Codice Penale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio. Altra ipotesi di rifiuto è quello opposto da una persona alla richiesta di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, che lo invita a dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato e su altre qualità personali; tale rifiuto si configura come reato. È punito altresì il militare o l'agente della forza pubblica il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge. Costituisce reato anche il rifiuto di prestare il proprio aiuto o la propria opera in caso di tumulto pubblico, infortunio, comune pericolo, flagranza di reato, ovvero il rifiuto di dare le informazioni o le indicazioni che siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata a un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.

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