risarciménto

Indice

Lessico

sm. [sec. XVII; da risarcire].

1) Atto, effetto del risarcire: risarcimento di danni.

2) Anticamente, riparazione.

Diritto

In diritto, risarcimento del danno, la somma dovuta da chi era tenuto a una prestazione e con la sua inadempienza ha causato un danno all'altra parte contraente: deve corrispondere all'equivalente economico del danno causato; rientra nel risarcimento del danno anche il danno arrecato con un atto illecito. Qualora non sia possibile una restitutio in integrum (ripristino della situazione preesistente), il risarcimento del danno verterà sulla parte mancante del patrimonio del danneggiato o sul mancato guadagno o su entrambe le cose. Interessante è nel risarcimento del danno la regola: compensatio lucri cum damno, che prospetta il caso in cui proprio il danno vale come compenso al mancato lucro: per esempio, il gregge che pascola nel prato altrui lo danneggia, ma nel contempo lo concima aumentandone la produttività; una casa distrutta con atto illecito consente la scoperta di un tesoro, ecc. In questo caso, stabilita la perdita del bene e il mancato guadagno, con lo stesso criterio vanno definiti gli effetti positivi causati dalla stessa azione che ha provocato il danno e il risarcimento deve avvenire in modo che il suo quantum tolga la differenza esistente tra la situazione patrimoniale del danneggiato preesistente al danno e quella verificatasi dopo.

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