rogatòria

sf. [da rogatorio]. Richiesta che un giudice rivolge ad altro giudice, in altra sede, di compiere determinati atti processuali per i quali il giudice richiedente non sia territorialmente competente, o di procedere all'assunzione di mezzi di prova, o di fornire chiarimenti relativi alla causa. Si tratta in sostanza di una delega di poteri, che ineriscono alla giurisdizione, da un giudice a un altro. Oltre alla rogatoria interna, importante è la rogatoria alle autorità estere e ai consoli italiani. Tale rogatoria internazionale si distingue in due categorie ossia: rogatoria dall'estero e rogatoria all'estero. Nel primo caso, il ministro della Giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un'autorità straniera salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato italiano. Il vaglio giurisdizionale della rogatoria è affidato alla Corte d'Appello che ordina o meno l'esecuzione della rogatoria. L'esecuzione della rogatoria è negata: se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico; se il fatto per cui si procede non è previsto come reato dalla legge italiana; se ragioni discriminatorie possono influire sull'esito del processo. Le rogatorie all'estero sono trasmesse al ministro della Giustizia, il quale provvede all'inoltro per via diplomatica. La persona citata per rogatoria che compaia davanti all'autorità giudiziaria italiana non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione. Il problema dei limiti alle rogatorie è stato al centro di un vivace dibattito politico nel corso del 2001. La discussione parlamentare si è svolta soprattutto in merito all'utilizzo in sede processuale degli atti provenienti dalla rogatoria. Il risultato cui si è pervenuti è l'approvazione della legge 5 ottobre 2001, n. 367 con la quale è stata ratificato l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e conseguentemente sono stati modificati il codice penale e il codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 729 del codice di procedura penale dispone che la violazione delle norme riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni e se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi a oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili di cui sopra.

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