saldo (sostantivo)

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sm. [sec. XIV; da saldare nel senso 2].

1) Differenza contabile tra le partite attive e passive di un'attività commerciale. Con accezioni particolari: A) nella tecnica bancaria, nei conti correnti di corrispondenza, differenza tra somme a credito o a debito del titolare del conto risultante dalla somma algebrica delle diverse partite registrate in dare e in avere: il saldo si dice creditore se le partite dell'avere superano, in totale, le partite del dare, debitore nel caso opposto. Il saldo, con segno positivo o negativo, va inscritto nella sezione dare o avere per poter chiudere il conto stesso. B) In ragioneria, il saldo contabile indica la differenza tra il totale degli addebitamenti (cioè dei valori in dare) e quello degli accreditamenti (cioè dei valori in avere) di un conto. Ne deriva la denominazione di bilancio di verifica per saldo, proprio per definire il prospetto dei conti attivati nella contabilità generale con la corrispondente eccedenza in dare o in avere. Particolare accezione ragionieristica assume, invece, il termine saldo attivo di rivalutazione monetaria, con il quale viene denominata quella riserva di capitale netto utilizzata come contropartita delle rivalutazioni delle immobilizzazioni e dei relativi fondi, contabilizzate (in qualche caso anche per obbligo di legge) per adeguare i valori storici di bilancio agli effetti dell'inflazione. C) Nelle liquidazioni mensili di borsa e nelle compensazioni giornaliere, si dice saldo di compensazione lo sbilancio risultante dagli appositi moduli (stati di liquidazione dei titoli o del contante). D) Nella bilancia dei pagamenti internazionali o nella bilancia commerciale, l'eccedenza dell'attivo sul passivo o viceversa.

2) Residuo di una somma da pagare, cioè l'estinzione di un rapporto di credito mediante il pagamento dell'importo dovuto (pagamento a saldo). Saldo-nolo, nel trasporto marittimo, la somma residua di nolo dovuta all'armatore, calcolata una volta terminato lo scarico della nave.

3) Vendita in liquidazione di quantitativi di merce a prezzi inferiori a quelli medi di mercato per esaurire le rimanenze; la merce stessa messa in vendita: saldo di fine stagione. Le vendite di fine stagione sono disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. Le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata dei saldi sono disciplinati dalle regioni.