sedizióne

sf. [sec. XIV; dal latino seditío-ōnis, propr., il ritirarsi da parte]. Azione collettiva e violenta contro il potere costituito; sommossa: organizzare, reprimere una sedizione; sedizione armata. In particolare, reato militare che offende la disciplina. Può consistere nello svolgere un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento dei servizi (pena: reclusione militare fino a due anni); nel compiere pubblicamente manifestazioni sediziose o emettere grida sediziose (pena: reclusione militare fino a un anno); nel raccogliere sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina (pena: reclusione militare fino a sei mesi); nel promuovere arbitrariamente un'adunanza (o nel parteciparvi) destinata a trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina (pena: reclusione militare fino a sei mesi). Secondo il Codice Penale Militare di guerra l'attività sediziosa è invece l'accordo di militari per commettere reati contro la fedeltà e la difesa militare e viene punita con la reclusione non inferiore a 5 anni, indipendentemente dalle pene previste per i reati eventualmente commessi in seguito all'accordo doloso.

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