separazióne (diritto)

disposizione indipendente delle parti costitutive un insieme. Separazione dei processi: separazione di due o più processi penali riuniti, che ha luogo quando nell'udienza preliminare nei confronti di uno o più imputati è possibile pervenire prontamente alle decisioni, mentre per il resto si rende necessario acquisire altre informazioni, oppure quando nei confronti di uno o più imputati è stata ordinata la sospensione del procedimento; e ancora quando, per mancata incolpevole notizia dell'udienza, non sono comparsi al dibattimento uno o più imputati o uno o più difensori di imputati o quando l'istruzione dibattimentale risulta conclusa nei confronti di uno o più imputati, mentre per il resto si rende necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione. Separazione dei beni: nel diritto successorio la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede opera a favore dei creditori del defunto e dei legatari, i quali si assicurano il soddisfacimento sui beni del defunto a preferenza dei creditori dell'erede (art. 512 Codice Civile). La separazione personale dei coniugi avviene in due forme: consensuale e giudiziale. Si ha separazione consensuale quando i coniugi decidono di separarsi e il tribunale omologa la separazione. La separazione è giudiziale se è pronunciata con sentenza del giudice; essa può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli. Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, qualora ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Una sentenza della Corte Costituzionale ha fatto decadere le norme del Codice Civile che ammettevano la separazione a causa di adulterio solo quando le circostanze costituivano ingiuria grave alla moglie; con un'altra sentenza del 1971 la stessa Corte Costituzionale riconosceva ai coniugi che intendono separarsi il diritto a essere assistiti dai propri difensori. Con la separazione cessa per entrambi i coniugi l'obbligo di assistenza, ma non quello della collaborazione, specie per quanto riguarda i figli. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere domandati da uno dei coniugi, oltre agli altri casi espressamente previsti dalla legge, anche quando è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi, con sentenza passata in giudicato, ovvero quando sia stata omologata la separazione consensuale, o ci sia separazione di fatto e questa sia anteriore di almeno due anni all'entrata in vigore della legge sul divorzio. In questi casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), la separazione deve protrarsi ininterrottamente da almeno tre anni dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Il diritto canonico, per la separazione dei coniugi, esige una giusta causa e questa si configura nell'adulterio, nell'adesione di uno dei coniugi a una setta acattolica, nell'educazione acattolica dei figli, nella condotta delittuosa o comunque ignobile, nel grave pericolo di salute fisica o spirituale dell'altro coniuge, in sevizie tali da rendere oltremodo difficile la vita comune.

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