simulazióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; dal latino simulatĭo-ōnis].

1) Atto, effetto, abitudine del simulare; finzione consapevole e opportunistica: il suo pianto è pura simulazione; simulazione di fede, rinnegamento della propria fede religiosa a fini di vantaggio personale. Con accezione specifica, in psicologia, finzione messa in opera da un individuo che tenta di convincere gli altri di essere affetto da una malattia allegandone i sintomi. Anche se il suo fine è utilitaristico, ha quasi sempre un significato psicopatologico, e si riscontra di frequente in mitomani e isterici.

2) Insieme di tecniche e di operazioni che permettono, in fase di collaudo e di addestramento, di verificare il comportamento di un mezzo meccanico o di un operatore in laboratorio o in sala prove, cioè senza impiegare il mezzo reale.

3) Nel campo delle prove audiometriche soggettive, la simulazione di un'ipoacusia inesistente da parte di un soggetto viene rivelata da prove particolari, come per esempio la lettura di un testo scritto con contemporaneo ascolto in cuffia della propria voce, da parte del soggetto, con lieve ritardo; se il soggetto sente è portato a balbettare, in caso contrario la lettura è normale. La tecnica più recente consiste in prove di audiometria elettroencefalografica obiettiva.

4) In informatica, metodologia per lo studio del comportamento dei sistemi che consiste nel costruire un modello di un problema reale con l'elaboratore riproducendo, tramite relazioni matematiche, algoritmi e procedure, i comportamenti dei componenti del sistema. § Si dice simulazione Monte Carlo il metodo di simulazione che utilizza numeri arbitrari per stimare probabilità complesse. In questo metodo viene utilizzato un generatore di numeri casuali per calcolare un numero qualunque compreso fra 0 e 1, poi si confronta il numero con la probabilità dell'evento. In tal modo è possibile simulare migliaia di eventi e analizzare il modo in cui le combinazioni si sommano.

5) In etologia, simulazione della morte, comportamento protettivo che consiste nel fingere la morte, anche detto tanatosi.

Diritto

Difformità cosciente e voluta della dichiarazione, che può essere resa manifesta nella sua realtà dalla volontà delle parti; differisce dalla riserva mentale, in cui è il solo dichiarante a volere dentro di sé qualcosa di diverso da ciò che dichiara, in quanto la simulazione è concertata fra le parti in negozio. Il fenomeno della simulazione sollecita la soluzione del problema di validità o meno del negozio simulato e, eventualmente, di quello dissimulato. Tale problema non si pone, nel diritto romano, in termini generali: le fonti attestano un'ampia casistica con soluzioni diverse. Nelle ipotesi di danno – delle parti o di terzi – il pretore predisponeva exceptiones o actiones utiles. Sembra che neppure il diritto giustinianeo abbia formulato una nozione unitaria di simulazione. Secondo il diritto moderno, nella simulazione esistono due contratti: il contratto simulato e il contratto reale. Per stabilire quale dei due ha valore, il codice civile stabilisce che fra le parti ha valore il contratto dissimulato, ossia quello reale, quello che le parti effettivamente volevano, “purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”. Questo criterio si applica non solo ai contratti, ma anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata e nei quali la simulazione derivi da un accordo fra il dichiarante e il destinatario. Diverso però è il criterio adottato dal codice in ordine agli effetti della simulazione nei riguardi dei terzi: infatti, ai terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti dal titolare apparente non può essere opposta la simulazione, né dalle parti contraenti né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, a meno che non venga trascritta la domanda giudiziale perché venga accertata la simulazione prima della trascrizione dell'atto. Per i rapporti con i creditori, la simulazione non può essere opposta ai creditori del titolare apparente quando, in buona fede, abbiano compiuto atti di esecuzione sul bene oggetto della simulazione, mentre i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione quando essa pregiudica i loro diritti. Per quanto riguarda infine i mezzi per provare la simulazione, è ammessa la prova per testimoni senza limiti quando la domanda è proposta da terzi o dai creditori e, se è diretta a dimostrare che il contratto dissimulato è illecito, anche quando la domanda è posta dalle parti. Con una sentenza del dicembre 1970, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del codice civile che non ammetteva i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali. In diritto penale si parla di “simulazione di reato”, cioè della falsa affermazione che sia avvenuto un reato con denuncia, querela, richiesta, istanza anche anonima o sotto falso nome all'autorità giudiziaria. È considerato simulazione di reato anche il mettere in opera tracce di un reato per dare inizio a un procedimento penale. Il reato di simulazione è punito con la reclusione da uno a tre anni.

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