spettàcolo

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Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino spectacŭlum, da spectāre, guardare, osservare].

1) Qualsiasi manifestazione artistica o ricreativa che si svolge davanti a un pubblico; rappresentazione: uno spettacolo teatrale, cinematografico; uno spettacolo interessante; il pubblico applaudì alla fine dello spettacolo; dare spettacolo, attirare su di sé l'attenzione altrui.

2) Vista di cose straordinarie o impressionanti, che provoca forti emozioni: quel panorama offre uno spettacolo indimenticabile; ho visto uno spettacolo ripugnante. § Lo spettacolo presuppone un “fatto” di natura visiva, ma di norma a questa si associa quella auditiva. Nell'accezione più comune il concetto di spettacolo implica quello di finzione, sebbene abbiano carattere spettacolare anche le manifestazioni sportive, che finzione non sono. Come non lo sono i riti, spettacoli anch'essi, da cui d'altronde il teatro discende, pur avendo perduto nei secoli la propria nobiltà rituale, almeno in gran parte.

Diritto

La disciplina giuridica degli spettacoli teatrali e cinematografici ha nell'art. 21 della Costituzione il suo fon e lavori teatrdamento e limite. Il fondamento è nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero “con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, il limite è nella tutela del buoncostume, previsto nel IV comma dello stesso articolo 21 della Costituzione. Le norme particolari di questa materia, già contenute nella l. 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei filmali, sono state più volte modificate. La succitata l. sottoponeva al nullaosta preventivo del ministro del Turismo e dello Spettacolo solo la proiezione in pubblico dei film, l'esportazione all'estero di film nazionali e la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali “eseguiti in rivista o commedia musicale a musica e azione coreografica prevalenti, come unico programma o accomunati a proiezione cinematografica”. La rappresentazione degli altri lavori teatrali non era soggetta a nullaosta tranne che per l'ammissione o meno dei minori di anni 18 alla rappresentazione. Questa disciplina era però di difficile coordinamento con le precedenti norme di pubblica sicurezza relative agli spettacoli. In particolare, i poteri del questore previsti dal T. U. di pubblica sicurezza del 1931 in ordine alla possibilità di dare “in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche” sono stati dalla Corte Costituzionale limitati all'accertamento della pericolosità della rappresentazione tenendo conto delle “particolari condizioni di tempo, di luogo e di ambiente”. Nella concessione della licenza, quindi il questore non poteva svolgere alcuna valutazione sul contenuto delle opere in esame. Il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, soppresso in seguito a referendum popolare nel 1993, è stato sostituito nelle sue competenze da un apposito dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In seguito, la riforma dell'organizzazione del governo, contenuta nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha attribuito le competenze in materia di spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante) al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

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