stipèndio

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sm. [sec. XIV; dal latino stipendíum, paga dei soldati, da stips stipis, moneta+pendĕre, pagare].

1) Retribuzione a periodicità per lo più mensile, corrisposta al lavoratore dipendente come compenso del lavoro prestato quando esso può qualificarsi genericamente intellettuale): hanno chiesto un aumento di stipendio.❏ Nell'impiego privato fanno parte dello stipendio il minimo tabellare stabilito dal contratto di categoria, gli assegni per il nucleo familiare, gli scatti di anzianità, la tredicesima e, quando previste, la quattordicesima (e per alcune categorie anche la quindicesima mensilità) e l'indennità di mensa, oltre a eventuali aumenti di merito (superminimi) o premi di produzione. Nell'impiego pubblico la legge stabilisce per ogni grado d'impiego l'ammontare annuo dello stipendio e questo viene poi corrisposto in mensilità. Lo stipendio consta di due parti: lo stipendio propriamente detto e, quando siano dovuti, gli assegni per il nucleo familiare; alcune amministrazioni aggiungono anche indennità speciali. L'impiegato pubblico ha diritto a chiedere anticipazioni sullo stipendio fino al 20% del suo ammontare sotto forma di prestito (cosiddetta cessione del quinto). Lo stipendio dell'impiegato può subire decurtazioni (limitate nell'entità e nel tempo) a causa di sanzioni disciplinari.

2) In diritto canonico, oblazione o elemosina, data dai fedeli affinché siano celebrate o applicate delle messe. L'oblazione ha natura di donazione manuale e non dà luogo a rapporto giuridico obbligatorio, quando l'offerente richiede solo l'applicazione del frutto speciale del Sacrificio secondo determinate intenzioni. Quando, invece, l'offerente richiede la celebrazione del Sacrificio, s'istituisce tra le parti un rapporto giuridico bilaterale, avente a oggetto un facere giuridicamente rilevante: cosicché è possibile l'azione normale contro l'obbligato inadempiente.

3) Nell'antica Roma, tributo corrisposto periodicamente dai privati, che avevano ottenuto in locazione dei fondi provinciali dal popolo romano, che ne era il proprietario. Anche la paga del soldato, entrata in vigore verso il 400 a. C. e fissata nel sec. II a. C. in 120 denari (meno 45 per l'armatura) annui per il fante; 240 per il centurione; 360 per il cavaliere. Ai magistrati lo stipendio fu riconosciuto solo in epoca imperiale tarda.