subappàlto

sm. [sec. XIX; sub-+appalto]. Concessione a terzi di un appalto da parte di chi a sua volta l'ha già ricevuto dal committente originario. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente. Nei lavori pubblici, salvo differenti disposizioni per specifici interventi, non è consentito l'affidamento in subappalto della realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente. Se in seguito al compimento dell'opera si verificano dei danni, l'appaltatore direttamente responsabile può agire di regresso nei confronti di colui o coloro ai quali ha concesso i lavori in subappalto.

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