Lessico

sm. e agg. (f. -a) [sec. XIV; dal latino vicaríus, da vicis, vece].

1) Sm., chi esercita funzioni o ricopre cariche in sostituzione o in rappresentanza della legittima autorità; frequente. nel Medioevo come titolo di funzionari pubblici e magistrature istituzionali; in particolare, alto funzionario imperiale posto a capo delle diocesi con la riforma dioclezianeo-costantiniana. Aveva funzioni giurisdizionali, ma soprattutto di controllo tanto sui governatori delle province comprese nella diocesi, quanto sul praefectus praetorio, suo superiore gerarchico. Oggi per lo più nell'uso della gerarchia ecclesiastica: vicario apostolico, capitolare, foraneo, parrocchiale ecc.; fig.: il vicario di Cristo, il papa. Anche come agg.: madre vicaria (o solovicario come sf.), monaca che fa le veci della madre superiora; cardinale vicario, titolare del vicariato di Roma.

2) Agg. non comune, riferito a sostanze concrete o condizioni astratte, che serve a sostituire, che fa le veci di qualcos'altro: funzioni vicarie; autorità vicaria.

Religione: vicario apostolico

Ufficiale ecclesiastico che regge, in nome del pontefice, ordinario universale, un vicariato apostolico, ossia una circoscrizione territoriale che viene istituita in un luogo di missione, quando già la conquista missionaria si allarga (il primo passo è l'istituzione di una prefettura apostolica). Il vicario apostolico ha, quindi, potestà vicaria ed è equiparato, in quanto è possibile, a un vescovo residenziale. Da lui dipendono tutti i missionari, anche regolari, per quanto concerne le facoltà di ministero, il governo e la cura delle anime e l'amministrazione anche patrimoniale delle missioni.

Religione: vicario capitolare

Ecclesiastico cui è demandata, in caso di sede vacante o impedita, la potestà vicaria episcopale. L'istituto sorse nel Medioevo quando i canonici dei capitoli cattedrali vennero riconosciuti in qualche modo compartecipi del governo diocesano. Durante la vacanza episcopale tale governo veniva assunto dai canonici o collegialmente, o a turno, o deputando un vicario. L'ufficio di vicario capitolare fu considerato per lungo tempo come esercitato ad nutum Capituli, ma attualmente il Codice canonico ha disposto per esso l'inamovibilità. Egli non può compiere atti che eccedano la sua potestà d'ordine (per esempio impartire, di regola, i sacramenti della cresima o dell'ordine sacro) o che gli siano vietati dalla legge (provvista di benefici vacanti, alienazioni di beni, soppressione o modificazione di uffici, atti che pregiudichino i diritti della diocesi e del vescovo) valendo il principio: Sede vacante, nihil innovetur.

Religione: vicario foraneo

Ausiliare del vescovo alla periferia della diocesi: il suo ufficio ebbe origine quando il cristianesimo si diffuse nelle campagne e i vescovi vi crearono delle chiese, preponendovi dei ministri residenti, detti corepiscopi. Il vicario foraneo si definisce quindi come il sacerdote preposto a una vicaria foranea. Il vescovo è tenuto a suddividere la diocesi in vicariati foranei e a lui spetta la nomina e la revoca dei vicari foranei.

Religione: vicario parrocchiale

Sacerdote che, per la vastità della parrocchia o per infermità del parroco, lo coadiuva nelle sue mansioni o lo supplisce. I vicari parrocchiali sono di nomina vescovile. Durante la vacanza della parrocchia, viene nominato dal vescovo un vicario economo, con le stesse funzioni del parroco.

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