violènza

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; dal latino violentía].

1) L'essere violento; stato, condizione di ciò che è violento: la violenza indescrivibile del suo carattere; cercare riparo alla violenza del temporale.

2) Forza brutale con cui si sopraffà la volontà altrui: violenza morale; usare, far violenza a qualcuno, costringerlo a far qualche cosa contro la sua volontà; riferito a donna, abusarne; far dolce violenza a qualcuno, indurlo con modi affettuosi a fare ciò che si vuole. § Come forma di aggressione estrema, da parte di un individuo o di un gruppo, che disintegra un rapporto tra due sistemi, la violenza verso persone può assumere i connotati dell'aggressione fisica, ma anche della coercizione fisica a fare o non fare, della privazione della libertà, della privazione forzata di qualcosa in proprio possesso; la violenza verso le cose si può esprimere nel danneggiamento più o meno grave e nella distruzione. Esistono altri significati, particolari, del concetto di violenza: violenza come aggressione illegale. Si distingue quindi tra atti violenti legittimati (per esempio, la legittima difesa, ma anche la coercizione imposta dalla Stato a fini correttivi o di controllo sociale o anche la guerra) e atti di coercizione fisica non legittimati; violenza psicologica, che comprende qualsiasi forma di condizionamento o influenza che porti un individuo o un gruppo a rimanere al di sotto della propria realizzazione potenziale. Questo concetto di violenza si identifica spesso con quello di ingiustizia sociale; violenza simbolica, cioè l'insieme delle argomentazioni dirette a convincere altri della validità dei valori propri del comunicante. In questo caso, perché ci sia violenza, devono esserci coercizione e limitazione aggressiva delle altrui credenze.

Filosofia

Atteggiamento che contrasta l'ordine normale delle cose e della natura, o che influisce sulla volontà o sul comportamento di un soggetto mutandone i fini, e quindi compromettendone in definitiva la libertà di pensiero e di azione. Nella filosofia antica e nella morale cristiana, la violenza è criticata in tutte le sue forme, salva la legittimità del suo uso come minor male per risolvere casi estremi di illegalità e d'ingiustizia (legittimità del tirannicidio ecc.).

Diritto

La violenza è considerata una causa di nullità o di annullabilità dei contratti. È causa di nullità assoluta la violenza fisica per cui il soggetto che ne è vittima manca, nello stipulare un determinato contratto, di una qualunque volontà. Chi subisce una violenza morale ha la volontà alterata dalla minaccia, per cui l'atto compiuto in tali condizioni, se ancora voluto dal soggetto, non è nullo ma soltanto annullabile; tuttavia anche in questo caso interviene l'annullabilità quando si tratti di un'effettiva e reale minaccia al soggetto contraente di procurargli un male ingiusto e notevole qualora non compia quel determinato atto. In campo penale non è punibile chi abbia commesso un reato per violenza a cui non ha potuto sottrarsi né opporsi; la punibilità di detto reato ricade sull'autore della violenza; la violenza inoltre costituisce la sostanza o l'aggravante di delitti quali la rapina, l'estorsione ecc. È inoltre elemento specifico in alcuni casi particolari: violenza a pubblico ufficiale, reato commesso da chi costringe un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a fare un atto contrario al proprio dovere o a omettere un atto d'ufficio o di servizio; violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, reato commesso da chi impedisce o turba l'attività, in tutto o in parte, di tali corpi; violenza privata, reato concretantesi nel costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa; violenza carnale, reato commesso da chi costringe una persona alla congiunzione carnale; è tale anche il congiungimento carnale con persona minore di quattordici anni, o di sedici se affidata al colpevole, inferma di mente o tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Il reato è aggravato se commesso da pubblico ufficiale nei confronti di persona affidatagli in custodia per ragioni di ufficio. Le norme che disciplinavano nel codice penale i reati contro la libertà sessuale erano contenute nel Titolo relativo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Detta collocazione impediva di applicare agli stessi pene paragonabili a quelle previste per i reati contro la persona; per tale motivo si chiedeva da più parti una normativa che tutelasse maggiormente i diritti delle persone fatte oggetto di reati a sfondo sessuale. A seguito dell'emanazione della legge 15 febbraio 1996, n. 66, sono stati eliminati dal nostro ordinamento i reati di libidine e stupro, unificati sotto la medesima dizione di violenza sessuale. Detta norma ha introdotto una serie di modifiche al codice penale abrogando il capo relativo ai delitti contro la libertà sessuale e inserendo le nuove norme tra i delitti contro la persona. La disposizione principale punisce chiunque, con violenza, minaccia, o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale formulazione risulta molto più ampia di quella contenuta nelle norme precedenti, onde consentire la punibilità di qualunque comportamento a sfondo sessuale e non le singole manifestazioni, come accadeva sotto la vigenza delle vecchie disposizioni. Le pene contemplate per detto tipo di reati vanno dai cinque ai dieci anni; sono altresì previste una serie di circostanze aggravanti in relazione all'età della persona offesa o a particolari modalità di esecuzione del fatto, in applicazione delle quali la pena massima può raggiungere i quattordici anni di reclusione. È stata contemplata anche la possibilità di sottoporre l'imputato a perizie e accertamenti per individuare patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle stesse. Nel 1999 la legge ha subito, per iniziativa del governo, alcune modifiche volte a colmare lacune normative. Sono state introdotte, infatti, aggravanti per chi stupra una persona in condizione di debolezza fisica o psichica (per esempio una donna incinta) e per chi esibisce materiale pornografico ai minori.

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