catasto

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sm. [sec. XV; dal bizantino katástichon, registro (dalla loc. katà stíchon, riga per riga), attraverso il veneziano catàstico].

1) Originariamente, con senso generico, elenco di beni e dei relativi proprietari compilato per stabilire le quote dell'imposizione fiscale; anche l'insieme di operazioni necessarie per la compilazione. Oggi, più propriamente, registro inventario di beni immobili con i dati relativi alla capacità di reddito di questi beni e delle persone che li possiedono: fare il catasto; iscrivere al catasto.

2) Per estensione, ufficio in cui si conservano e vengono aggiornati i documenti catastali: recarsi al catasto. ❏ Il catasto ha per oggetto sia i beni immobili urbani sia quelli rustici; il primo è chiamato catasto edilizio; il secondo, catasto dei terreni. I catasti si distinguono in due tipi: catasti descrittivi e catasti geometrici. I catasti descrittivi forniscono dati e notizie sui vari immobili; i catasti geometrici forniscono anche la mappa. I catasti geometrici indicano, di volta in volta, le varie masse di coltura (vigneti, boschi, pascoli, ecc.), le singole proprietà; vi sono anche i catasti particellari, che indicano ogni singola particella di terreno, cioè un'estensione omogenea di terreno che si trova nei confini di un comune e che appartiene allo stesso proprietario. Il catasto ha una funzione di carattere civile, in quanto attraverso di esso si accerta la proprietà immobiliare, e ha una funzione di carattere fiscale, in quanto serve come base per applicare le imposte sui beni immobili. Per analogia, recentemente sono stati chiamati catasti anche inventari speciali che raccolgono a scopo statistico senza riferimento al valore e ai possessori i dati relativi a particolari categorie di beni privati o pubblici, come per esempio il catasto agrario, il catasto delle acque pubbliche, il catasto viticolo, ecc. In Italia sono stati istituiti il Nuovo Catasto Terreni (legge 1º marzo 1886, n. 3682) e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (legge 11 agosto 1939 n. 1249). Entrambi sono catasti geometrici, particellari, non probatori, cioè si basano su una rilevazione planimetrica del territorio e dei fabbricati, hanno per unità di rilevamento la particella nel catasto terreni e l'unità immobiliare nel catasto fabbricati e non danno la prova giuridica della proprietà. § La fase di formazione del catasto avviene con le operazioni topografiche (delimitazione), giuridiche (intestazione) ed estimative (determinazione dei redditi imponibili). Queste ultime consistono nella qualificazione e classificazione, nel classamento e nella determinazione delle tariffe di estimo. Attraverso le fasi di pubblicazione e di attivazione, il catasto passa in conservazione. Quest'ultima, affidata agli Uffici Tecnici Erariali, consiste non solo nella letterale conservazione dei documenti catastali, ma altresì nel loro aggiornamento attraverso le operazioni di voltura e frazionamento e attraverso le verificazioni ordinarie e straordinarie. I documenti catastali per il catasto terreni sono: mappa particellare, tavola censuaria, matricola dei possessori, registro delle partite, prontuario dei numeri di mappa. Per il catasto urbano i documenti sono sostanzialmente gli stessi. Il Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto è stato approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, il regolamento di esecuzione con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153; queste norme hanno subito numerose modifiche, tra le quali la legge 1º ottobre 1969, n. 679, per la semplificazione delle procedure catastali. Le imposte catastali sono state disciplinate con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, modificato dalle leggi 24 luglio 1978, n. 388 e 29 dicembre 1990, n. 405. Con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è stato approvato il nuovo Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale. Ulteriori modifiche alle norme catastali, relativamente alla classificazione degli immobili, sono state apportate con la legge del 23 dicembre 1996, n. 662. Questa ha disposto la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie mediante: l'attribuzione ai Comuni di competenze in ordine all'articolazione del territorio comunale in microzone omogenee; l'individuazione delle tariffe d'estimo di reddito, facendo riferimento, nella determinazione della redditività media, ai valori e ai redditi espressi dal mercato immobiliare; l'ordinamento dei Comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo; la revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie; l'attribuzione della rendita catastale con criteri, che tengano conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona, dove l'unità è sita; l'individuazione e la fissazione di nuovi criteri per definire le zone censuarie e qualificare i terreni anche tenendo in considerazione le potenzialità produttive dei suoli. Con il decreto ministeriale del 2 gennaio 1998, n. 28, è stato approvato il regolamento sulla costituzione del catasto dei fabbricati e sulle modalità di produzione e adeguamento della nuova cartografia catastale. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale; il più piccolo modulo inventariale è l'unità immobiliare, il cui insieme costituisce, unitamente agli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello stesso Comune, un'unica partita nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente in ciascun Comune e contengono i dati identificativi degli immobili, dei soggetti e dei relativi diritti reali, nonché i documenti che ne giustificano l'iscrizione e le successive variazioni intervenute. Le unità immobiliari sono costituite da porzioni di fabbricato o da un fabbricato o da insiemi di fabbricati. La legge, inoltre, considera unità immobiliari anche le costruzioni o le loro porzioni, ancorate e fissate al suolo costruite con qualsiasi materiale e i manufatti prefabbricati, quando presentino autonomia funzionale e reddituale. Il regolamento prevede modalità semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza censuaria. Attraverso la cartografia catastale viene costituito un archivio informatizzato delle geometrie di possessi e proprietà. La formazione del catasto dei fabbricati viene avviata a cura del dipartimento del territorio previo avviso alla cittadinanza dell'inizio delle operazioni. I risultati di tali operazioni sono passibili di ricorsi e osservazioni a cura degli interessati.

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