Lessico

sm. [sec. XIII; dal latino mandātum].

1) Ordine, comando; contratto nel quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere per conto di un'altra (mandante) uno o più atti giuridici: assumere, eseguire, svolgere un mandato ; mandato diplomatico. Anche il documento, il testo scritto del mandato.

2) Nel linguaggio contabile e finanziario ordine di pagamento o di riscossione e anche il documento in cui l'ordine è espresso con l'indicazione della cifra.

Diritto romano

Contratto consensuale, essenzialmente gratuito, mediante il quale una parte affidava all'altra il compito di portare a termine uno o più negozi determinati. Non applicandosi il principio della rappresentanza diretta, gli effetti patrimoniali dei negozi conclusi dal mandatario non si producevano immediatamente nella sfera giuridica del mandante, ma era necessario un apposito atto di trasferimento. Dove il mandatario venisse meno a tale suo dovere, il mandante disponeva di un'apposita azione (actio mandati). Pur essendo gratuito, il contratto non escludeva il rimborso delle spese e il compenso per danni eventualmente subiti dal mandatario.

Diritto civile

È fondamentale la distinzione tra conferimento del mandato con rappresentanza o senza: nel primo caso il mandatario agisce non solo per conto, ma anche nel nome del mandante, cosicché gli effetti dei suoi atti si ripercuotono direttamente sul mandante stesso che resta, pertanto, da questi obbligato, senza necessità di ulteriori attività. Nel caso di mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce in nome proprio e pertanto acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Costoro in effetti non hanno alcun rapporto col mandante; ma questi può sostituirsi al mandatario ed esercitare direttamente i diritti derivanti dall'esecuzione del mandato , purché ciò non pregiudichi gli eventuali diritti del mandatario. Il mandante, per esempio, può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario e ha il diritto di ottenere il trasferimento al proprio nome dei beni immobili da questi acquistati nell'espletamento del mandato. Secondo il Codice Civile il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato espressamente conferito, ma anche quelli ulteriori che sono necessari al loro compimento e perfezionamento. Anche un mandato generale (esteso cioè a tutte le attività del mandante) non comprende gli atti di straordinaria amministrazione se non sono indicati espressamente. Il mandato si presume oneroso (con ricompensa per il mandatario). La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali, o agli usi. In mancanza di tali criteri, il compenso al mandatario è determinato dal magistrato. Il mandatario deve eseguire il compito affidatogli con la diligenza del “buon padre di famiglia”; se il mandato è gratuito, la responsabilità per le sue eventuali colpe è valutata dal magistrato con minore vigore, ma al mandatario rimane l'obbligo di rendere note al mandante le circostanze che possono determinare la revoca o la modifica del mandato ; il mandatario non deve oltrepassare i limiti ai suoi poteri stabiliti nel contratto: eventuali atti esorbitanti il contratto restano a suo carico, salvo che il mandante non li ratifichi espressamente; il mandatario, inoltre, deve comunicare subito al mandante l'avvenuto espletamento dell'incarico e deve, altresì, salvo patto contrario, rendergli il conto della sua gestione rimettendogli le somme che ha percepito in conseguenza del suo operato; deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per suo conto a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto consegnargliele. Il mandato può essere conferito a più persone congiuntamente. In tal caso, perché sia efficace, tutti i mandatari debbono accettare l'incarico. Diversamente, esso s'intende conferito disgiuntamente, per cui ciascuno dei mandatari può concludere l'atto separatamente. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione dell'affare, deve immediatamente darne notizia agli altri mandatari, ed essendo in difetto è tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti da questi a causa della mancata comunicazione. Il mandatario può sostituire a sé altre persone nell'esecuzione del contratto. Se a ciò era stato autorizzato dal mandante, egli risponde solo se vi fu colpa nella scelta; in mancanza di autorizzazione, è responsabile invece degli atti del suo sostituto. Spetta, infine, al mandatario la custodia delle cose ricevute per conto del mandante nonché l'onere della loro tutela in caso di ritardo o deterioramento delle cose stesse. In caso di urgenza il mandatario può anche procedere alla vendita delle cose stesse, seguendo le norme di legge. Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per il compimento dell'incarico; deve, inoltre, rimborsare le spese anticipate al mandatario, con gli interessi dal giorno in cui sono state eseguite, nonché pagare a questi il compenso spettantegli e risarcire eventuali danni subiti dal mandatario, nel compimento del suo incarico. Il mandato si estingue: per scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, degli affari per i quali era stato incaricato; per revoca da parte del mandante; per rinunzia del mandatario; per morte o per perdita della capacità (interdizione o inabilitazione) del mandante o del mandatario. In caso di revoca, se fra le parti era stata pattuita l'irrevocabilità, il mandante risponde dei danni, salvo che non sussista una giusta causa. In taluni casi il mandato viene conferito anche nell'interesse del mandatario. In tale ipotesi esso non si estingue per revoca, salvo che ricorra una giusta causa, né per morte o per sopravvenuta incapacità del mandante. La revoca del mandato può anche avvenire tacitamente attraverso la nomina di un nuovo mandatario designato per il compimento del medesimo incarico. La rinunzia al mandato da parte del mandatario deve avvenire, se è a tempo indeterminato, con congruo preavviso di tempo; se è a tempo determinato, per giusta causa. Diversamente il mandatario è tenuto al risarcimento del danno. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modi e tempi tali da consentire al mandante di provvedere in altro modo al compimento dell'affare. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità del mandante, il contratto di mandato si estingue, ma il mandatario che ne ha iniziato l'esecuzione deve continuarla se vi è pericolo che il ritardo dovuto all'estinzione del mandato possa recare pregiudizio. Se invece il mandato si estingue per morte o incapacità del mandatario, gli eredi di questi, se sono a conoscenza del mandato , debbono prontamente avvertire il mandante prendendo, nel contempo, quei provvedimenti urgenti che le circostanze richiedono.

Diritto costituzionale

Secondo il diritto costituzionale, in passato era ammessa la teoria del mandato imperativo, per cui gli elettori dando il voto a un candidato lo vincolavano con ciò stesso a seguire strettamente la linea politica da essi impersonata. Oggi la teoria è decaduta e la vigente Costituzione italiana dichiara che il parlamentare esercita il suo mandato al di fuori di ogni vincolo.

Diritto processuale

Per il diritto processuale penale ordinario, vedi misure cautelari coercitive. Nel diritto processuale militare il mandato si configura come una restrizione della libertà individuale del presunto imputato al fine di assicurare la sua presenza al processo. Il mandato è di comparizione quando è inviato all'imputato a piede libero e si tramuta in mandato di accompagnamento se l'imputato non si sia presentato davanti al giudice. Infine il mandato è di cattura se sono stati accertati sufficienti indizi di colpevolezza a carico dell'imputato. Il mandato di cattura è obbligatorio quando si proceda per un reato contro la fedeltà o la difesa militare, per un reato di mutilazione o simulazione di infermità, di rivolta, ammutinamento, sedizione militare o istigazione a delinquere, oppure per un reato non colposo per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni o una pena più grave. Il mandato è facoltativo quando si proceda per un reato non colposo per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni.

Diritto internazionale

Nel diritto internazionale: mandato diplomatico, è conferito da uno Stato al suo rappresentante presso un altro Stato ed è dotato talora di “pieni poteri” in ordine alla conclusione di accordi specifici; può avere carattere aperto, quando s'identifica con il contenuto delle credenziali; segreto, se contempla anche istruzioni strettamente riservate. A seguito del crollo della Germania e dell'Impero ottomano con la prima guerra mondiale si ebbe un mandato internazionale conferito dalla Società delle Nazioni a uno Stato, perché esercitasse tutta o parte della sovranità sopra territori già incorporati nell'Impero ottomano o sopra ex colonie tedesche. La sovranità dello Stato mandatario era esercitata secondo criteri praticamente stabiliti dalle potenze vincitrici e in riferimento ai vari territori sottoposti a mandato : nelle nazioni già pronte all'indipendenza il mandato si limitava al consiglio e all'assistenza amministrativa; per i territori considerati ancora immaturi all'indipendenza, l'amministrazione era nelle mani del mandatario, il quale però doveva assicurare alla popolazione l'esercizio dei diritti fondamentali (libertà della persona, di coscienza e di religione); i territori lontani dai centri civili e a scarsa popolazione erano praticamente integrati nello Stato mandatario. Caduta la Società delle Nazioni e avanzando il processo di decolonizzazione, i territori non ancora pervenuti all'indipendenza furono sottoposti dal nuovo organismo internazionale dell'ONU all'Amministrazione fiduciaria, incaricata di amministrare il territorio, per stimolarne il progresso economico e politico e portarlo all'autogoverno.

Economia

Nel linguaggio contabile e finanziario il termine mandato è usato in varie accezioni. Mandato di pagamento, ordine scritto di pagare una determinata somma a favore di un nominativo specifico (mandato individuale) o di più persone (mandato collettivo) contenente anche la causale, rivolto dall'organo responsabile al cassiere o tesoriere dell'azienda. In particolare, si dice mandato finanziario il documento contabile che nell'ordinamento statale viene usato dall'amministrazione per effettuare i propri pagamenti, diventando l'atto conclusivo del procedimento seguito per l'esecuzione delle spese sempre entro il limite dei fondi a suo tempo stanziati e previsti in bilancio. Negli enti pubblici di natura politico-amministrativa, per le uscite regolarmente ricorrenti, sono usati i ruoli di spese fisse. Negli enti pubblici la cui contabilità segue i modelli statali ci si avvale ugualmente del mandato di pagamento per l'esecuzione delle spese, sempre entro il limite dei fondi previsti in bilancio. Si dice mandato a disposizione l'ordine di accreditamento a favore di un funzionario che, entro i limiti della somma prevista, può emettere a sua volta mandati o buoni di pagamento intestati ai creditori di un ente pubblico. Una forma particolare è il mandato di anticipazione. Mandato di rimborso, nelle spedizioni contro assegno è lo scontrino rilasciato al mittente dal vettore e da questi quietanzato all'atto del rimborso. Mandato di credito, contratto per il quale il mandante dà incarico a un ente o privato finanziatore di far credito a un terzo in suo nome e per suo conto. Tale incarico è, nella pratica, conferito a un istituto bancario, mentre chi ha conferito l'incarico risponde come fideiussore.

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