rebus sic stantibus
loc. latina (propr., così stando le cose). Clausola di valore giuridico, che nel linguaggio comune significa la possibilità di trarre una conclusione dopo un attento esame di una situazione. In diritto privato è una clausola risolutiva di un contratto per i mutamenti avvenuti da quando il contratto era stato stipulato; in diritto internazionale la clausola ha lo stesso significato nel caso di accordi internazionali. Secondo alcuni autori tale clausola sarebbe tacita, ma implicita all'accordo; per altri invece agirebbe in tal caso la consuetudine invalsa d'intendere la norma generale pacta sunt servanda con una certa elasticità, per cui non si potrebbe negare valore risolutivo alla clausola rebus sic stantibus In ogni caso però la clausola non opera automaticamente, ma ha valore solo se accettata dall'altra parte contraente e non esclude la possibilità di composizione arbitrale o giudiziaria.