notificazióne

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Lessico

sf. [sec. XVI; dal latino notificatío-ōnis]. Atto del notificare; la comunicazione con cui l'autorità amministrativa e giudiziaria notifica qualche cosa all'interessato: ricevere una notificazione; la notificazione di una sentenza.

Diritto processuale

Atto diretto a provocare la giuridica presa di conoscenza da parte di uno o più destinatari di fatti aventi rilevanza nell'ambito del processo. In generale le notificazioni hanno per oggetto un atto processuale che può provenire sia dal giudice sia da un suo ausiliario, sia da una parte, sia, infine, dal Pubblico Ministero. A norma dell'art. 137 del Codice di Procedura Civile le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte, del Pubblico Ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario consegna al destinatario una copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi; in mancanza dello stesso, a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda del destinatario, purché detta persona non sia minore di quattordici anni o palesemente incapace. L'atto, diversamente, può essere consegnato al portiere o a un vicino di casa che accetti di riceverlo. Se ciò non è possibile, l'ufficiale giudiziario deposita l'atto nella sede del Comune dandone avviso al destinatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Particolari norme sono dettate per le notificazioni a persone residenti all'estero, irreperibili, all'amministrazione dello Stato, alle persone giuridiche e ai militari in attività di servizio.

Diritto penale

Norme analoghe si hanno per le notificazioni nel processo penale con ulteriori specificazioni per la tutela del diritto alla difesa da parte dell'imputato, sia detenuto, sia libero. Se una parte abbia eletto domicilio presso un legale o un procuratore speciale le notificazioni sono validamente eseguite in detto domicilio.

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