quasi possèsso

nel diritto romano, l'esercizio di fatto di un diritto reale di godimento prescindendo dall'esistenza o meno del diritto di esercitarlo. Esso equivale quindi al possesso pur avendo a oggetto non il diritto di proprietà, ma un altro diritto reale, quali le servitù, l'usufrutto, ecc. Il Codice Civile vigente comprende entrambe queste forme sotto il termine di “possesso” (definito come il “potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”).

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