stellionàto

sm. [sec. XVIII; dal latino stellionātus-us, da stellío-ōnis, furbo, impostore]. Discussa istituzione del diritto penale romano. Secondo alcuni, era un mezzo sussidiario per reprimere atti dolosi non altrimenti punibili come crimini specifici (la vendita di un libero come schiavo, la cessione in pegno di una cosa propria o altrui già pignorata ecc.); secondo altri, era una specie di crimen extraordinarium dell'epoca dei Severi, non a carattere sussidiario, ma principale, per taluni reati.

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