vìzio

Indice

Lessico

sm. [sec. XIII; dal latino vitíum].

1) Propensione al male o pratica abituale di ciò che è male: il vizio porta l'uomo alla perdizione; proverbi: “l'ozio è il padre dei vizi”; “il lupo perde il pelo ma non il vizio”, le abitudini viziose non si perdono neppure col passare del tempo. Con accezione specifica, nelle teorie etiche ciò che è contrario alla virtù e che s'identifica con la rinuncia alla giustizia e con il disordine morale interiore; perciò, dai teorici dell'etica, i vizi sono sempre stati elencati in rapporto alle virtù nella loro opposizione a queste (per esempio continenza-incontinenza, munificenza-avarizia ecc.). In particolare, nella teologia morale cattolica: i sette vizi capitali, quelli che (con i corrispondenti peccati) inducono l'uomo a ulteriori peccati. La Chiesa occidentale ne elenca sette: superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira, accidia; quella orientale otto: gola, lussuria, avarizia, tristezza, ira, pigrizia, vanagloria e superbia.

2) Per estens., tendenza a una particolare forma di male: ha il vizio di mentire. In particolare, libertinaggio: uomo dedito ai vizi; il vizio solitario, la masturbazione.

3) Abitudine inveterata e morbosa che porta continuamente a desiderare e cercare ciò che è dannoso al corpo o allo spirito, anche se moralmente non riprovevole: il vizio del bere, del fumo, della droga. Per estensione, abitudine cattiva in genere o contraria alle norme della buona educazione: ha sempre avuto il vizio di leggere a tavola. In particolare, detto specialmente di bambini, tendenza a voler soddisfare tutti i propri desideri, i propri capricci, a voler essere accontentati in tutto: un ragazzino pieno di vizio; anche tendenza a compiere con eccessiva frequenza una data cosa, a lasciarsi quasi dominare da essa: guardare la televisione èper molti un vizio.

4) Difetto, imperfezione in genere: un cavallo che ha il vizio di tirare calci; la merce presenta dei vizio di lavorazione. In particolare: A) in medicina, anomalia, difetto o imperfezione, di natura congenita o acquisita, di qualsiasi organo o sua parte. Particolarmente gravi sono i vizi cardiaci dovuti ad alterazioni valvolari. B) In diritto mancanza di un elemento necessario a dare valore giuridico a un atto o non conformità alle norme prescritte per la sua esecuzione.

Diritto

Il vizio giuridico si configura come: vizio della volontà, quando essa è completamente assente dall'atto per cui l'atto risulta nullo a tutti gli effetti giuridici; vizio della mente, che può essere totale, togliendo quindi ogni imputabilità all'atto, o parziale (se la capacità a intendere è solo diminuita): in questo caso rimane l'imputabilità dell'atto, ma viene diminuita la pena. In particolare, l'atto è inesistente quando manca di uno dei suoi elementi costitutivi; nullo, quando manca di uno dei requisiti che la legge esige ad validitatem per il perfezionamento dell'atto stesso; annullabile o rescindibile, quando esistono i requisiti ad validitatem, ma l'atto è inficiato da qualche vizio che legittima l'azione diretta ad annullarlo; illecito, quando l'atto esiste ed è valido, ma è inficiato dalla presenza d'un elemento perturbatore, riprovato dalla legge, che però non legittima l'azione d'annullamento dell'atto stesso. La nullità dell'atto può essere stabilita da una legge irritante (che, cioè, dichiara nullo l'atto non compiuto nelle condizioni fissate da essa) o inabilitante (che non riconosce a una persona la capacità di compierlo). La nullità può essere: latae sententiae plenissima, quando opera ipso jure, senza bisogno di sentenza; latae sententiae, la quale, se pur pronunciata dalla legge, opera per sentenza dichiarativa efficace ex tunc (da allora); ferendae sententiae, la quale opera per sentenza di condanna efficace ex nunc (da adesso). Le norme civili circa la nullità e l'annullabilità dei contratti valgono anche per il diritto canonico. La nullità può essere fatta valere mediante l'actio nullitatis ovvero, in via di eccezione, dalla parte convenuta. Dalla nullità si distingue la rescindibilità, la quale implica che l'atto di per sé valido, ma inficiato da qualche vizio, possa essere annullato mediante il mezzo ordinario dell'azione di rescissione, o quello straordinario della restitutio in integrum.

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