aggiudicazióne

sf. [sec. XIII; dal latino adiudicatíonis]. L'attribuzione, mediante incanto, di beni di proprietà del debitore o del fallito al miglior offerente. L'aggiudicazione deve constare da regolare verbale redatto dal cancelliere. Dopo che l'aggiudicatario ha pagato il prezzo d'acquisto, il giudice, con proprio decreto, gli trasferisce la proprietà del bene espropriato, disponendo che siano cancellati gli eventuali oneri su esso gravanti. L'aggiudicazione è usata anche nell'emissione del debito pubblico. Lo Stato affida il collocamento del prestito a una o più banche per avere subito disponibile l'intera somma. Le banche, a loro volta, beneficiano della differenza tra il prezzo convenuto con lo Stato e quello effettivo di vendita dei titoli.

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