artigiano

Indice

Lessico

sm. (f. -a) [sec. XIV; da arte]. Chi, con un'attività di tipo domestico e tradizionale, accentrando su di sé le funzioni inerenti alla gestione e assumendone tutti gli oneri e i rischi, produce in modo continuativo oggetti e beni di servizio non in serie, spesso dotati di valore artistico, senza o con l'aiuto di familiari ed estranei (questi però in numero limitato). Anche come agg., dell'artigiano, dell'artigianato: lavoro artigiano; produzione artigiana.

Diritto

L'artigiano è classificato tra i piccoli imprenditori ed esonerato dall'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese e dalla tenuta delle scritture contabili (ma non di quelle disposte a fini tributari). Ha però l'obbligo d'iscriversi all'albo speciale degli artigiani istituito presso ogni Camera di Commercio. Infine l'artigiano non è sottoponibile a procedura fallimentare in caso d'insolvenza. La legge quadro 8 agosto 1985, n. 443 definisce come imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2). È considerata artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

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