bill

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s. inglese usato in italiano come sm.

1) Nel Parlamento inglese e in altre istituzioni legislative consimili, progetto di legge che viene sottoposto alla discussione delle due Camere e, se approvato, si trasforma in act (legge). La sua origine sembra sia da ascriversi alla “procedura per petizione” usata ancora nel sec. XV alla Camera dei Comuni ed esso ebbe un'applicazione tanto vasta che ben presto oltrepassò il suo valore giuridico originario, al punto che all'inizio del sec. XX il termine divenne sinonimo di act.

2) Cambiale riconosciuta dalle banche; può essere una tratta libera (clean bill) o documentata (documentary bill). Avendo natura di cambiale, anche i buoni del tesoro sono detti treasury bills. In commercio esistono anche il bill of credit (lettera di credito), il bill of exchange (titolo di credito), il bill of lading (polizza di carico), il port bill of lading (polizza di carico quando la nave è già arrivata nel porto ma la merce non è ancora scaricata) e la custody bill of lading (quando la merce è già stata consegnata al vettore, ma la nave che la trasporta non è ancora giunta in porto).

Bill of Rights (carta dei diritti)

Importante documento storico inglese del 1689, che dichiara i diritti e le libertà dei sudditi e, con l'aggiunta dell'Act of Settlement (1707), stabilisce la linea di successione al trono. Fu emesso dal Parlamento dopo l'abdicazione di Giacomo II per dichiarare William e Mary legittimi sovrani e affermare, nella linea di sviluppo aperta dalla Magna Charta, il potere del Parlamento. È costituito da tredici articoli che regolano l'amministrazione della giustizia, il potere di organizzare l'esercito e il sistema di tassazione. Il documento non introdusse nuovi principi nel sistema già in uso ma riaffermò con vigore la prassi esistente, riconoscendo in particolare che il re non aveva il potere di sospendere le leggi e che il Parlamento doveva essere eletto liberamente e avere libertà di parola e di discussione su qualunque argomento. Interessante e ancora in vigore resta la clausola che dichiara illegittimo un esercito permanente, che può essere reso legale con legge annuale.