buòno (sostantivo)

sm. [sec. XIX; da buono]. In generale denominazione data a titoli il cui possesso dà diritto a ricevere una determinata prestazione (premio, buono sconto, ecc.). In particolare:A) Buono di consegna, nei trasporti marittimi di merci, altra denominazione dell'ordine di consegna (delivery order). B) Buoni fruttiferi, titoli rappresentativi di un deposito vincolato. Di importo variabile, sono nominativi e soggetti a un bollo fisso analogo a quello previsto per i depositi a risparmio vincolato. Di norma gli interessi sono corrisposti alla scadenza del buono, ma, nell'ipotesi di richiesta da parte del cliente di titoli a taglio fisso con importo o scadenza determinati, il loro pagamento avviene anticipatamente. In tal caso il cliente versa la somma al netto degli interessi precalcolati nelle forme di sconto (sconto razionale per evitare la corresponsione di un interesse superiore a quello calcolato in base al tasso nominale) e riceve alla scadenza l'importo nominale del buono. Il documento che rappresenta il titolo è a madre e figlia. La madre, firmata dal cliente, rimane alla banca e la figlia, firmata dalla banca, al cliente. Il buono fruttifero può essere estinto prima della scadenza. Tale forma di deposito tende a scomparire dalla pratica bancaria in quanto sostituita dai depositi vincolati. La loro emissione avviene principalmente tramite le casse di risparmio che, potendo emettere buoni fino alla scadenza di tre anni, li utilizzano come mezzi di raccolta di risparmio a medio termine. C) Buoni fruttiferi postali, titoli emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con la garanzia delo Stato e collocati dalle Poste italiane S.p.A.; possono essere rappresentati da un documento cartaceo o da iscrizioni contabili registrate in conto deposito titoli. D'importo determinato e con scadenza non prefissata, fruttano un interesse composto (in quanto calcolato annualmente sugli interessi capitalizzati). Il saggio aumenta col passare degli anni. Dopo venti anni cessa la capitalizzazione e dopo ulteriori dieci anni i diritti dei titolari si prescrivono. I titoli sono nominativi e non negoziabili. La loro estinzione avviene col rimborso. (D.M. 19 dicembre 2000). D) Buono o certificato di opzione, documento rilasciato al possessore di un'azione vecchia da una società che ha emesso nuove azioni in esecuzione del diritto di opzione spettante all'azionista. Il buono ha un proprio valore determinabile matematicamente (valore teorico) in base al valore delle azioni in circolazione, al prezzo di emissione delle nuove azioni e al rapporto tra il numero delle azioni vecchie e di quelle nuove (numero di buoni che occorrono per sottoscrivere una nuova azione). Tale valore però è modificato dalla domanda e dall'offerta del mercato finanziario, in quanto il titolo è generalmente negoziabile. E) Buoni del Tesoro, titoli del debito pubblico redimibile (buoni poliennali o straordinari) e fluttuante (buoni ordinari). I buoni del Tesoro poliennali (BTP) appartengono ai debiti patrimoniali dello Stato da cui però differiscono per la durata che, essendo per i buoni in circolazione compresa tra i due e i trenta anni, risulta inferiore al normale periodo di rimborso stabilito per tale categoria di valori mobiliari. Tuttavia i BTP emessi al 31 dicembre 1993 e collocati presso la Banca d'Italia hanno durata compresa tra i venti e i cinquanta anni e cedola annuale. I titoli sono quotati in borsa a corso secco, danno diritto al possessore di partecipare all'estrazione di premi in danaro e vengono rimborsati in un'unica soluzione alla scadenza. I buoni ordinari del Tesoro (BOT), con scadenza tre, sei e dodici mesi, fruttano un interesse annuo che viene liquidato in via anticipata all'atto della loro sottoscrizione. A seguito del decreto ministeriale 16 novembre 2000, alle aste di collocamento sono stati ammessi: le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie, iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia; le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitario iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, ecc. L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, effettuata ora esclusivamente in euro, viene fissata con decreti del direttore generale del Tesoro, che devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sui quali sono indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica dei buoni. Nel 2003 sono stati istituiti BTP indicizzati all’inflazione europea (BTP€i) che garantiscono il rimborso dell’intero valore nominale. Attualmente sono emessi annualmente con scadenza a 5, 10, 15 e 30 anni. A partire dalla crisi finanziaria del 2008, il differenziale tra Buoni del Tesoro pluriennali e Bund tedeschi, che ad oggi si ritengono quelli più solidi e con i rendimenti più bassi, è diventato indicatore della situazione economica di un Paese: quello tra BTP italiani e Bund si è impennato in particolare a partire dal 2011. Nel 2012 è stato emesso il BTp Italia, un certificato di debito con scadenza quadriennale per i quali il risparmiatore può investire 1000 euro e suoi multipli. Il BTp Italia viene erogato sulla base della richiesta dei risparmiatori e non con una quantità prestabilita. Rispetto al tradizionale BTP, il BTp Italia è a tasso fisso ed è indicizzato sull’inflazione italiana: sia il capitale investito che le cedole semestrali corrisposti all’investitore sono rivalutati in base all’inflazione italiana, garantendo un rendimento reale costante.

 

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