circonvenzióne

sf. [sec. XIV; latino tardo circumventío-ōnis]. Raggiro, artificio di cui ci si serve per ingannare una persona. In particolare, in diritto, circonvenzione di persone incapaci, reato di chi induce con raggiri un minore, o una persona inferma di mente (anche se non interdetta o inabilitata), a compiere atti che importino effetti giuridici sfavorevoli per il circonvenuto o per i terzi. La pena è la reclusione da due a sei anni.

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