collusióne

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sf. [sec. XVI; dal latino collusíonis].

1) Accordo segreto di due o più parti a danno di terzi per conseguire un fine illecito. In particolare, in diritto, accordo fraudolento di un patrocinatore con il rappresentante della controparte allo scopo di ledere gli interessi del patrocinato. Costituisce aggravante del delitto di “patrocinio e consulenza infedele” (Codice Penale, art. 380).

2) Per estensione, rapporto, relazione segreta. Anche intesa fra partiti politici o forze sociali apparentemente in contrasto. § In economia, per collusione si intende una situazione in cui due o più rivali potenziali (per esempio imprese) siglano un accordo, tacito o formale, con cui si impegnano a prendere congiuntamente le loro decisioni, in modo da scegliere la soluzione più conveniente all'intero gruppo. In tal modo si realizza la decisione più efficiente per il gruppo che collude; rimane invece da decidere in un secondo momento come ripartire i proventi all'interno del gruppo. Quest'ultima decisione dipenderà in modo cruciale dal potere di contrattazione delle singole parti che colludono. I cartelli rappresentano particolari accordi collusivi.

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