condomìnio

sm. [sec. XVII; dal latino medievale condominium]. Diritto di proprietà comune a più persone, comproprietà. In particolare, condominio degli edifici, tipo particolare di condominio costituito da una parte dalla proprietà distinta di appartamenti o piani di un edificio e dall'altra da una proprietà comune, disposta per legge, su alcune parti dell'edificio (il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, ecc.). Tale proprietà comune è indivisibile e il condomino non può, neppure rinunziando al diritto sulla cosa comune, sottrarsi alle spese per la sua conservazione. L'organizzazione del condominio è composta da un'assemblea e da un amministratore, nominato da questa. Se i condomini sono più di dieci, è d'obbligo un regolamento circa l'uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese e la conservazione dell'edificio, in armonia con gli art. 1117-1139 del Codice Civile (vedi anche comunione).

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