dòlo

sm. [sec. XIV; dal latino dolus]. Nel diritto romano, comportamento malizioso di un soggetto che induce un altro a compiere un negozio giuridico, che questi altrimenti non avrebbe posto in essere o avrebbe concluso in condizioni diverse. La repressione del dolo fu attuata dal giurista Aquilio Gallo, mediante l'introduzione di un'azione e di un'eccezione. La prima (actio doli) era esperibile dalla vittima del raggiro al fine di ottenere la restituzione di ciò che aveva dato e una riparazione del torto subito; la seconda (exceptio doli) era opponibile dalla vittima chiamata in giudizio dalla controparte. L'azione di dolo era infamante; poteva essere esperita entro l'anno dal fatto. Di dolo si parla anche come criterio di valutazione della responsabilità contrattuale, nel caso di inadempienza volontaria del debitore. § Nel diritto civile moderno la dottrina distingue tra dolus malus, cioè specificamente diretto a ingannare la controparte e quindi produttivo di effetti giuridici, e dolus bonus, irrilevante per il diritto. Quando il dolo influenza in maniera determinante la stesura di un contratto (dolus causam dans), questo può essere annullato, perché inficia radicalmente la volontà del soggetto. Quando invece costituisce un motivo secondario della dichiarazione di volontà (dolus incidens) è irrilevante, a meno che non vi sia stata malafede nella controparte che è allora tenuta a risarcire il danno. Il dolo è causa dell'annullamento del contratto nonché motivo d'impugnazione del testamento. Il dolo del debitore, in caso di inadempienza contrattuale, costituisce aggravante nella sua responsabilità. § Nel diritto penale vigente il dolo è la volontà piena e perfetta di compiere un reato cui fatto costitutivo si era in tutto consapevoli. Per la legge il delitto è doloso quando è stato “preveduto e voluto” in conseguenza della propria azione od omissione. Non è, per contro, necessaria la consapevolezza della non liceità del fatto: l'ignoranza della legge non scusa. Il dolo è generico quando si integra nel reato; specifico quando consiste in un fine oltre il reato (nel furto, il trarre profitto). È diretto quando proprio quell'evento era voluto; indiretto quando si voleva un evento diverso, ma si era previsto anche quello che si è in realtà verificato. Il dolo è di danno se il bene protetto dalla legge è leso; di pericolo se è soltanto minacciato; è iniziale, concomitante o successivo, secondo il tempo in cui si verifica in relazione all'evento.

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