Lessico

sf. [sec. XIII; dal latino confessio-ōnis].

1) Il confessare, l'ammettere una propria colpa: l'indiziato ha reso una confessione completa; anche ciò che viene confessato: leggere una confessione.

2) Per estensione, al pl., titolo di opere autobiografiche: Le confessioni di un ottuagenario.

3) Esposizione al sacerdote dei propri peccati per riceverne l'assoluzione. Per estensione, il sacramento della penitenza. Anche la facoltà concessa al sacerdote di amministrare tale sacramento.

4) Complesso delle dottrine e delle credenze accettate da un gruppo di fedeli: la confessione anglicana.

5) Nelle basiliche paleocristiane, il piccolo ambiente sotterraneo in cui riposano le reliquie di un martire (spesso sul luogo stesso del martirio) o di un confessore della fede (non le spoglie). Dato il significato importantissimo delle reliquie nella chiesa paleocristiana, in corrispondenza alla confessione sottostante veniva generalmente posto un altare con un'apertura (fenestella confessionis) attraverso la quale i fedeli potevano vedere e venerare le spoglie sante. Talvolta la confessione era resa agibile mediante un corridoio semianulare comunicante con il presbiterio.

Diritto

Nel diritto civile la dichiarazione fatta da una parte su circostanze a essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 Codice Civile). La confessione è efficace se emessa da persona capace; in tal caso non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza. Se resa in giudizio, la confessione si dice giudiziale; se fatta fuori della sede giudiziale si dice extragiudiziale e ha uguale forza probante rispetto alla giudiziale. In diritto penale, la confessione, resa di norma durante l'interrogatorio dell'imputato, viene liberamente apprezzata dal giudice, il quale deve valutare tutte le circostanze e accertarsi della sua fondatezza. Il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio abbia reso la confessione.

Religione: rito di purificazione

Rito di purificazione ampiamente diffuso presso le culture più diverse (dalle primitive alle cosiddette superiori) e consistente nell'evocazione del peccato (o di ciò che in altre culture corrisponde in senso largo al nostro concetto di peccato) e quasi nella sua materializzazione per mezzo della parola: come la parola “esce” dalla bocca di chi la pronuncia, così il peccato “esce” dal corpo del peccatore, lasciandolo purificato. Il rito si accompagna anche a scarificazioni, sputo, vomito, ecc. e si pratica in occasione di iniziazioni, superamento di crisi, riti di passaggio, ecc. La confessione può essere fatta in pubblico o in privato, oralmente o per iscritto, a un essere sovrumano o a un operatore sacrale.

Religione: sacramento cattolico

Nella religione cristiana, in senso stretto, è uno degli elementi del sacramento della penitenza; in senso lato, il sacramento stesso nel quale, “attraverso l'assoluzione giudiziale impartita dal legittimo ministro, vengono rimessi al fedele rite disposito i peccati commessi dopo il battesimo”, riconciliandolo con Dio e con la Chiesa. La sacramentalità della confessione, concettualizzata fin dalla prima Scolastica (sec. XI), fu definita dal Concilio di Trento in base al passo del Vangelo di Giovanni 20, 23: “coloro ai quali rimetterete i peccati saranno rimessi, e coloro ai quali li riterrete saranno ritenuti”. Materia remota della confessione sono i peccati mortali, ma la tradizione monastica l'allargò ai peccati veniali valorizzando la confessione anche come mezzo di perfezione spirituale (confessione di devozione). In Oriente, dal sec. IV (o almeno VI) la confessione divenne obbligatoria per la preparazione pasquale. In Occidente, la ripetibilità della confessione, chiamata ormai auricolare perché compiuta privatamente alla presenza di un sacerdote, fu introdotta nel territorio irlandese-anglosassone nel sec. VII e poi nel resto d'Europa nell'VIII, diventando comune nel XII, anche per i fanciulli. Il Concilio Lateranense IV (1215) prescrisse la confessione almeno annuale. All'accusa delle colpe nel loro numero e specie, devono far seguito il dolore dei peccati, anche solo imperfetto (attrizione), e l'intima accettazione dell'opera soddisfattoria (popolarmente penitenza). I teologi cattolici attribuiscono alla confessione la reviviscenza dei meriti e delle virtù. La forma della confessione (assoluzione sacramentale) richiede come essenziali le parole: “(io) ti assolvo dai (tuoi) peccati”. La confessione, concepita in modo giudiziale, richiede per la stessa validità la potestà di giurisdizione del ministro. Oltre al pontefice romano, “moderatori della disciplina penitenziale sono i vescovi”, che possono riservarsi l'assoluzione da certi peccati o annettere a essi sanzioni disciplinari. La Chiesa cattolica ha preservato sempre con la massima rigorosità la confessione da ogni pericolo di deprezzamento e ne ha assicurato la segretezza e la libertà per i fedeli. La Chiesa ortodossa non la contesta, ma non ne sostiene l'importanza per la vita spirituale. La teologia protestante nega l'interpretazione sacramentale ai passi scritturistici e non ritiene necessaria la confessione auricolare. Così il protestantesimo riduce l'assoluzione a una semplice consolazione, destituita della remissione sacerdotale e delle disposizioni sacramentali del soggetto. La Chiesa anglicana considera la confessione facoltativa.

Religione: Confessione di fede

Nell'Antico Testamento, formula recitata dal credente o dalla comunità durante il culto. Le confessioni, di cui abbiamo riassunti frammentari tardivi, hanno come tema i grandi atti di Dio compiuti in favore del popolo ebreo nel passato: migrazioni dei Patriarchi, oppressione in Egitto ed esodo, conquista di Canaan. Mancano i motivi della creazione e della rivelazione al Sinai, o perché costituenti parte di altri cicli di tradizioni, ovvero perché costituenti l'introduzione alle confessioni stesse. È probabile che intorno a esse si sia formata l'ossatura cronologica delle narrazioni più antiche del Pentateuco.

Religione: confessioni religiose

Confessione augustana, confessione di fede luterana, presentata a Carlo V nella Dieta di Augusta (1530). Redatta da Melantone, è suddivisa in 28 articoli, di cui i primi 21 costituiscono un'esposizione della dottrina luterana e i rimanenti 7 definiscono i fondamentali motivi di dissenso dal cattolicesimo. Conformemente alle intenzioni conciliative della Dieta di Augusta, nella Confessione augustana sono particolarmente accentuati gli elementi comuni al luteranesimo e al cattolicesimo, mentre le ragioni di divergenza sono ricondotte principalmente a questioni di abusi ecclesiastici. La Confessione augustana è tra i documenti fondamentali del luteranesimo e costituisce tuttora di questo il più autorevole simbolo normativo. Confessione belgica, composta a Doornik nel 1561 da Gui de Bray, che la indirizzò a Filippo II, con il titolo di Confession de foy, in difesa della fede evangelica, e sottoscritta insieme con la Confessione gallicana dal sinodo di Emden (1571), costituì l'inizio della Chiesa riformata nei Paesi Bassi. Confessione boema, promulgata nel 1575, costituì la formula teologica di unione di tutti gli evangelici della Boemia. Confessione elvetica, redatta in forma di uno scritto privato da I. H. Bullinger nel 1562 e fatta pubblicare nel 1566 da Federico III del Palatinato, venne accolta come confessione di fede ufficiale dalle Chiese riformate della Svizzera, della Francia e dell'Ungheria, incontrando anche approvazione negli ambienti evangelici-riformati tedeschi (qui, pure tra i seguaci di Melantone), inglesi ed olandesi. Confessione gallicana, proclamata nel maggio 1559 a Parigi, in occasione del primo sinodo nazionale dei riformati francesi, assieme alla definizione di ordinamenti ecclesiastici, segnò la costituzione della Chiesa riformata di Francia. Confessione scotica, pubblicata da parte del Parlamento di Edimburgo nell'agosto 1560, costituì uno dei primi atti dell'istituzione e dell'organizzazione della Chiesa calvinista di Stato in Scozia. Confessione tetrapolitana, confessione di fede evangelica, composta da Bucero e Capitone, presentata alla Dieta di Augusta (1530) dalle quattro città imperiali di Strasburgo, Costanza, Memmingen e Lindau, che non avevano firmato la Confessione augustana, per la tendenza zwingliana della loro teologia. La Confessione tetrapolitana costituì il fondamento teologico in base al quale le quattro città che l'avevano presentata conseguirono l'ammissione nella Lega di Smalcalda, contribuendo all'unificazione politica del protestantesimo tedesco.

Religioni: la tutela giuridica

Nell'ordinamento italiano, tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (art. 8 Costituzione). In particolare, quelle diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Secondo il dettato costituzionale, i rapporti fra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica “sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Tuttavia queste intese non hanno ancora avuto luogo e non esiste la legge che dovrebbe disciplinare questi rapporti. Si discute in dottrina se e in quali limiti possano trovare applicazione le norme precedenti (legge 24 giugno 1929, n. 1159, e R.D. 28 febbraio 1930); la tesi dominante è che non trovano applicazione quelle disposizioni che sono in contrasto con i principi costituzionali, di cui agli art. 19 e 20. Secondo questi principi, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto; il carattere ecclesiastico e il fine di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

S. Maggiolini, Peccato e perdono nella Chiesa, Brescia, 1969; S. Babolin, Riconciliazione e penitenza, Milano, 1983; S. Mosso, Peccato e confessione oggi, Torino, 1987, La Confessione Augustana del 1530 (a cura di M. Bendiscioli), Como, 1943; W. D. Allbeck, Studies in the Lutheran Confessions, Filadelfia, 1952; F. Bolognini, Rapporti tra Stato e confessioni religiose nell'art. 8 della Costituzione, Milano, 1982; G. Long, Alle origini del pluralismo confessionale, Bologna, 1990.

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