Lessico

agg. e sm. (f. -trice) [sec. XIV; da consumare¹].

1) Agg., che consuma, distrugge: “scendano fiamme consumatrici delle nostre debolezze” (D'Annunzio). § In etologia, sono detti consumatori alcuni organismi componenti dell'ecosistema: animali che ingeriscono altri organismi o materia organica particolata; Batteri e Funghi che ottengono l'energia loro necessaria demolendo tessuti organici morti o assorbendo materia organica disciolta, secreta o estratta da piante o altri organismi.

2) Sm., chi consuma, acquista beni, specialmente prodotti atti alla soddisfazione dei propri bisogni: consumatore di burro, formaggi. Avventore di ristorante, rosticceria, bar e simili. § Nella teoria economica, equilibrio del consumatore, analisi dei fattori che determinano il comportamento del consumatore. In un regime di libera concorrenza, ogni individuo con determinati gusti e con un determinato reddito monetario, per trarre la massima soddisfazione da tale reddito, tenderà ad acquistare una combinazione dei diversi beni, tale da rendere uguali le utilità marginali ponderate dei beni stessi, o tale che il saggio marginale di sostituzione tra le coppie di beni sia uguale al rapporto tra i prezzi. Per la rendita del consumatore, vedi rendita.

Diritto: la tutela del consumatore

Il consumatore per molto tempo non è stato oggetto di considerazione, in Italia, sia da parte del potere economico sia da parte del potere politico; dal primo, che lo considerava soltanto il destinatario finale di un prodotto, dal secondo che non gli riconosceva, sul piano giuridico, quei diritti fondamentali e necessari per far valere le proprie ragioni in tutti i casi di manifesta insoddisfazione a causa dei difetti dei prodotti acquistati. Nel corso degli anni le posizioni sono un po' cambiate: in molte realtà imprenditoriali si sono fatti strada i concetti di “soddisfazione” e di “cura del cliente”. Non è più quindi il prodotto al centro della catena economica, ma il cliente con i suoi bisogni e le sue esigenze; un cliente che, in quanto tale, diventa bene prezioso da conservare e da “curare”. Anche sul piano giuridico, i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti sono stati riconosciuti e tutelati sia in sede nazionale che locale, in forma collettiva ed associativa, in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità Europee, nel trattato sull'Unione Europea e nella normativa comunitaria derivata. In ambito nazionale, la legge 30 luglio 1998, n. 281 riconosce ai consumatori e agli utenti come fondamentali i diritti alla tutela della salute; alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; a un'adeguata informazione e a una corretta pubblicità; all'educazione al consumo; a correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. La legge riconosce, inoltre, alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite in uno speciale elenco la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di inibire gli atti e i comportamenti lesivi; di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. Altra importante area nella quale era necessario l'intervento regolatore dello Stato era quello dei contratti a distanza, che hanno ricevuto disciplina adeguata, prima a livello comunitario (Direttiva 97/7/CE) e poi a livello nazionale con il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185. Viene ora prevista la protezione del consumatore attraverso una serie di garanzie fornite dal venditore e/o dal produttore sia prima della conclusione del contratto sia dopo (si pensi alle informazioni scritte che il consumatore deve ricevere sull'identità del fornitore, sulle caratteristiche essenziali, sul prezzo e sulle spese del bene o del servizio; al foro competente per eventuali controversie, che è quello del consumatore; al diritto di recesso). Nei primi anni del XXI secolo tra gli interventi più diffusi delle varie associazioni a favore dei consumatori, si segnalano: i contratti di vendita e le cosiddette clausole vessatorie, il diritto alla salute e alla casa, la lotta all'inquinamento e la difesa dell'ambiente, i rincari ingiustificati dei prezzi, i disservizi nelle telecomunicazioni e nei trasporti (ferrovie, autostrade, aerei). II decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 riguardante il Codice del consumo, è finalizzato a riordinare e semplificare la normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento con i principi e gli indirizzi affermati in sede comunitaria. Il 1° gennaio 2010 è stato approvato il provvedimento Class Action contro imprese private, un'innovazione che modifica l'articolo 140-bis del Codice del consumo, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La Class Action consente un'azione legale collettiva per il risarcimento dei danni procurati a un certo numero di consumatori a causa di un medesimo illecito. I consumatori danneggiati per prodotti difettosi o pericolosi, oppure per comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, possono unire le proprie forze per ottenere il risarcimento, mentre il ricorso al giudice da parte del singolo individuo potrebbe essere troppo oneroso.

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