contenzióso

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agg. e sm. [sec. XIV; dal latino contentiōsus (agg.), da contentí, contesa].

1) Agg. antiq., che è causa di lite; litigioso, controverso.

2) Nell'uso giuridico, relativo a una controversia: procedimento contenzioso. Più frequente, come sm., causa, oggetto di una controversia; anche il procedimento seguito per risolverla. In campo giuridico si possono indicare alcune accezioni specifiche: A) contenzioso contabile, s'identifica con il procedimento giurisdizionale per quanto riguarda la responsabilità degli impiegati e funzionari dello Stato. A giudicare sono competenti la Corte dei Conti e i singoli Consigli di prefettura. B) Contenziosi diplomatici, procedimenti istituiti in campo internazionale per la composizione pacifica delle controversie tra Stati: nel procedimento conciliativo, una commissione di conciliazione formula proposte di accordo o emette il proprio parere sulla controversia o ancora esercita una mediazione fra le parti; nel procedimento arbitrale la decisione è affidata a persone scelte dalle parti; nel procedimento giudiziale competente a giudicare è la Corte Internazionale di Giustizia o altro organo a ciò delegato. In Italia, funziona presso il Ministero degli Esteri un Consiglio del contenzioso diplomatico, che offre la sua consulenza al ministero sull'interpretazione dei trattati, sui privilegi e immunità di diplomatici e consoli, sulla protezione degli interessi dei cittadini italiani aventi controversie con l'estero; studia l'aspetto giuridico dei vari trattati, ecc. Il Consiglio ha come presidente il ministro degli Esteri. C) Contenzioso tributario, insieme dei mezzi giuridici con i quali si attua la tutela del contribuente in materia di imposizione tributaria. Tali mezzi sono: i ricorsi gerarchici per le controversie relative ad alcune imposte indirette e tasse sugli affari (imposta di bollo, sulla pubblicità, ecc.); i ricorsi alle commissioni tributarie di I e di II grado per le controversie relative a IRPEF, IRPEG, IVA (tranne l'IVA sulle importazioni e sugli spettacoli), alle imposte ipotecarie, di registro, sulle successioni, donazioni e assicurazioni. Il contenzioso tributario è, allo stesso tempo, giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo e giudizio di cognizione del rapporto tributario. Il ricorso di I grado deve essere introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. Contro le decisioni di questa è ammessa l'impugnazione in appello davanti la Commissione tributaria regionale. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione.

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