Lessico

Sf. [sec. XVI; dal latino censūra].

1) Presso i Romani antichi, grado e dignità di censore; la durata della carica.

2) Controllo preventivo esercitato dall'autorità pubblica (censura politica) o religiosa (censura ecclesiastica) sulla stampa, su opere letterarie, teatrali, cinematografiche, ecc., al fine di permetterne o proibirne la pubblicazione e rappresentazione. Concretamente, l'apparato burocratico addetto al controllo.

3) Controllo su ogni forma di corrispondenza esercitato dall'autorità politica e militare in tempo di guerra (per reprimere tentativi di spionaggio e impedire la propagazione di notizie strettamente militari) e, nei Paesi in cui vige un regime politico autoritario, anche in tempo di pace.

4) Nell'uso corrente, biasimo, giudizio severo, critica sull'operato altrui: le censura dei moralisti la tormentavano; un romanzo che non è stato esente da censura.

5) Misura penale prevista dal diritto canonico.

6) Sanzione disciplinare solitamente non grave inflitta a un dipendente del pubblico impiego. Censura parlamentare, sanzione disciplinare che, su proposta del presidente dell'assemblea, viene comminata contro il deputato o senatore resosi colpevole di turbamento dell'ordine in aula, di frasi o atti gravemente sconvenienti. Il provvedimento contempla l'interdizione dall'aula da due a quindici giorni per un deputato; da due a otto giorni per un senatore.

7) In psicanalisi, meccanismo di controllo messo in atto dall'Io e dal Super-Io nei confronti di ricordi, idee, impulsi della sfera inconscia, ritenuti inaccettabili dalla coscienza. Tale funzione viene esercitata anche sull'attività onirica: l'“istanza di controllo”, in questo caso, maschera i contenuti dell'inconscio per mezzo di rappresentazioni simboliche.

Diritto: generalità

Nel suo significato giuridico è il controllo esercitato dalla pubblica autorità sull'attività dei cittadini in relazione alla libertà di pensiero e di ogni sua forma di comunicazione. L'art. 21 della Costituzione italiana sancisce per tutti il diritto a “manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Nel dettato costituzionale è inoltre esplicitamente dichiarato che la stampa non deve subire autorizzazioni o censure preventive. Lo stesso art. 21, all'ultimo comma, vieta però “le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”. § Censura teatrale: l'art.73 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (T.U. di pubblica sicurezza), faceva obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri "le opere, i drammi e ogni altra produzione teatrale" per la loro approvazione o l'eventuale divieto qualora avessero costituito turbativa per l'ordine pubblico o fossero stati contrari alla morale e al buon costume. Il suddetto articolo veniva abrogato nel 1994 e nel 1998 venivano soppresse le apposite commissioni operanti presso il dipartimento dello spettacolo. § Censura cinematografica: la legge 4 novembre 1965, n. 1213, prevede interventi per la proiezione di film, previa revisione da parte di commissioni istituite, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n.161, presso il Dipartimento dello spettacolo operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. § Censura sulla stampa: due sono i principi che informano tale censura, preventivo e repressivo: generalmente è il preventivo che si definisce censura, nel qual caso i testi vengono sottoposti all'esame di un censore, il quale cassa tutto quanto venga da lui ritenuto contrario alla legge (o nocivo alla comunità). Il principio repressivo invece colpisce il reato di stampa quando esso è compiuto, per mezzo di regolare ricorso alla magistratura. § Censura libraria: in genere è quella esercitata dalla Chiesa cattolica che, in base alla sua potestà di magistero, proibisce ai fedeli la lettura di libri (religiosi o meno) contrari alla morale e alla dottrina cristiane. Sono sottoposti a censura preventiva le edizioni della Bibbia (con o senza commento), i libri che trattano materie religiose o morali, le immagini sacre, le pubblicazioni anche profane di autori ecclesiastici. Oltre a questa censura preventiva esisteva anche la censura repressiva, che colpiva ipso iure le opere sopra elencate non sottoposte alla censura preventiva. Le opere condannate erano raccolte nell'“Indice dei libri proibiti”. Dal 1996, secondo la volontà di Paolo VI e le indicazioni del Concilio Vaticano II, l'indice non è più operante.

Diritto canonico

Censura ecclesiastica, pena inflitta dalla competente autorità ecclesiastica a un battezzato a seguito di un delitto; ha per scopo la correzione di chi ha mancato e la punizione della colpa (pena medicinale). Suo oggetto è la privazione di determinati beni spirituali. La censura è per sua natura una pena temporanea: essa cessa con la resipiscenza del colpevole, la quale dà luogo all'assoluzione. Il diritto canonico prevede tre specie di censure: la scomunica, l'interdetto e la sospensione; si divide in: latae sententiae, quando in essa si incorre ipso facto, per esplicita disposizione della legge o del precetto canonico; ferendae sententiae, quando deve essere inflitta dal giudice o dal superiore competente. § Censura dottrinale o teologica, la qualifica che il magistero della Chiesa cattolica dà a una dottrina teologica a indicarne l'opposizione alla fede. Le principali censure sono quelle di eresia, erroneità, temerarietà, falsità. Per quanto riguarda le prime due la Chiesa è infallibile; si tratta infatti di definizioni dottrinali. Negli altri due casi essa si limita a compiere un atto magisteriale, senza intenzione di definire.

Cenni storici

Quando al primo significato di censura come munus censorum (ufficio dei censori) si aggiunse quello di giudizio, opinione, controllo sull'attività di pensiero, la censura era già nata: la troviamo infatti nella costituzione di Solone ad Atene, dove era vietata la maldicenza nei santuari, nelle aule giudiziarie e negli agoni; un decreto del 440 a. C. vietava la beffa ad personam nelle commedie. A Roma l'autorità pubblica punì con la prigione e l'esilio il poeta Nevio per aver attaccato la potente famiglia dei Metelli; Cicerone ricorda che le leggi delle XII Tavole punivano con la morte gli autori di carmi oltraggiosi e fa riferimento a una notatio censoria che privava del diritto di appartenenza a una tribù quanti recavano infamia all'arte teatrale; al tempo di Giulio Cesare nelle Gallie era vietata la diffusione di notizie che non fossero state preventivamente approvate da un magistrato; Augusto volle per sé l'ufficio di censore e proibì di calcare le scene anche ai parenti dei cavalieri. Nel Medioevo la censura fu quasi esclusivamente ecclesiastica e fu severissima in ogni campo, ma specialmente in quello dottrinario, dove sovente ricorreva al braccio secolare per l'esecuzione delle sue sentenze; essa colpì anche il teatro sacro, ma non sempre senza motivo, perché talora inquinato da elementi di empietà. L'introduzione dei caratteri a stampa e la conseguente facilità di divulgazione del libro misero in allarme la potestà censoria della Chiesa: la censura ecclesiastica sui libri era già stata esercitata fin dal Concilio di Nicea (325), ma la limitata circolazione dei libri aveva reso quasi inesistente il problema; ora invece diventava urgente e già nel 1480 gli stampatori chiedevano l'approvazione per i libri che intendevano pubblicare; la pratica divenne norma costante e nel 1501 una costituzione apostolica la sancì istituendo l'imprimatur (“si stampi”); in materia l'autorità civile si uniformò quasi sempre alle decisioni di quella religiosa. Il controllo censorio sui libri e sugli spettacoli divenne particolarmente pesante e severo nel periodo della Controriforma, quando la dottrina del libero esame e gli effetti dei principi dell'Umanesimo minacciavano un'aperta ribellione a ogni imposizione costrittiva. La Chiesa reagì con una censura che giunse a eccessi simili a quelli della passata Inquisizione: valgano per esempio la condanna di Galileo e il dramma di Tasso. Ma era l'estrema difesa di un autoritarismo che aveva subito la cocente sconfitta contro il protestantesimo e che vedeva ridotta l'area della sua giurisdizione. E già s'annunciava il secolo dei lumi, che nel campo specifico dichiarava la libertà di pensiero e nella “Dichiarazione dei diritti dell'uomo” proclamerà la libertà di stampa (1789). La proclamazione di questi principi non portò immediatamente alla libertà dalla censura, che si ritrova ancora nelle colonie americane dell'Inghilterra, dove il giornale doveva essere autorizzato dalle autorità se voleva evitare il rischio di un processo; nell'Impero austro-ungarico, dove nel 1781 Giuseppe II abolì le censure dei vari Paesi dell'impero e creò un'unica censura centrale a Vienna per la revisione dei libri; in Inghilterra, dove la censura sul teatro rimase nelle mani del lord ciambellano dal 1737 al 1968; negli USA, dove la possibilità di proibire spettacoli rimaneva sempre prerogativa delle autorità locali. In Italia, raggiunta l'unità, la censura fu affidata ai prefetti, che dovevano essere attenti a quanto si opponesse alla morale, all'ordine pubblico o costituisse “eccitamento all'odio di classe”; il fascismo accentrò il potere censorio costituendo un ufficio apposito a Roma e ne rese più pesanti e restrittivi i controlli; l'ufficio rimase in funzione fino al 1966, sebbene con indirizzo più liberaleggiante. Scomparsa quasi completamente la censura preventiva, veniva reintrodotta sotto forma di censura repressiva a livello ufficioso tramite associazioni religiose o laiche, che si premurano di denunciare all'autorità giudiziaria quanto nel loro “codice” ritengono offensivo della morale pubblica, dell'autorità politica o religiosa, ecc. Organi di stampa e opinione pubblica ponevano successivamente il problema dell'eliminazione di ogni tipo di censura come segno di una raggiunta maturità civile e democratica di autocontrollo. La battaglia avviata su questo argomento otteneva una prima importante vittoria con l'abolizione della censura amministrativa sulle opere teatrali.

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