cospirazióne

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sf. [sec. XIV; da cospirare].

1) Congiura, complotto. § Il Codice Penale italiano contempla il reato di cospirazione al fine di commettere uno o più delitti contro la personalità dello Stato, distinguendo la cospirazione politica mediante accordo da quella mediante associazione. Nel primo caso la pena è della reclusione da uno a sei anni; nel secondo da cinque a dodici. Il solo fatto di partecipare all'associazione comporta la pena della reclusione da due a otto anni. Il dare rifugio o assistenza a persone che partecipano all'associazione per la cospirazione politica è punito con la reclusione fino a due anni, fatta eccezione per coloro che abbiano prestato detta assistenza o rifugio a favore di un prossimo congiunto. § Come reato militare, previsto dall'art. 179 del Codice Penale Militare di pace, si verifica quando più militari si accordano per commettere un reato al fine di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile, del forte o del posto oppure di impedire l'esercizio dei poteri del comandante. Se il reato oggetto dell'accordo, non viene poi commesso, i militari vengono puniti, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione militare non inferiore a due anni.

2) Sforzo comune, unione di più persone o elementi che mirano a un medesimo scopo.

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