deturpaménto

sm. [sec. XVI; da deturpare]. Atto ed effetto del deturpare. § Il Codice Penale considera i casi di deturpamento e imbrattamento di cose altrui reato punibile, a querela della persona offesa, con multa (art. 639). A titolo contravvenzionale (art. 734) sono puniti con ammenda la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali.

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