Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino domicilíum]. Ambito di spazio in cui il singolo vive, dimora, lavora e svolge la propria attività. È quindi domicilio non soltanto la casa ma anche il luogo dove una persona si trova occasionalmente (stanza d'albergo, roulotte, ecc.). Per estensione, abitazione, casa, dimora; servizio a domicilio, consegna all'abitazione del compratore della merce da lui acquistata; lavoro a domicilio, lavoro fatto in casa per conto di un imprenditore.

Diritto: generalità

Il domicilio può essere: generale, se riferito al luogo principale, in cui il soggetto esplica i suoi interessi; speciale, se stabilito solo per alcuni atti giuridici; volontario, quando è scelto liberamente dal soggetto; necessario, quando è imposto dalla legge. Il domicilio si distingue dalla dimora, la località dove uno abita, e dalla residenza, il luogo dove una persona abita abitualmente. Si dice abbandono di domicilio coniugale l'atto del coniuge che, abbandonando la propria casa, viene meno ai suoi doveri di assistenza in qualità di coniuge. Secondo l'art. 14 della Costituzione, il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e d'incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Diritto: il lavoro a domicilio

Diffuso già nella seconda metà dell'Ottocento, il lavoro a domicilio in Italia ha avuto uno sviluppo senza precedenti alla fine della seconda guerra mondiale. A esso attingono specialmente la piccola e media industria. Il lavoro a domicilio ha avuto una sua prima disciplina giuridica con la legge n. 264 del 1958, successivamente abrogata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877. È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio, anche con l'aiuto di membri della sua famiglia, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime e accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore. Gli imprenditori devono essere iscritti nel registro dei committenti e le assunzioni avvengono tramite le sezioni comunali dell'Ufficio Provinciale del Lavoro ove vi è il registro dei lavoratori a domicilio. Vi è il divieto di avvalersi dell'opera di mediatori o di intermediari. Sono state istituite commissioni provinciali, regionali e una centrale presso il Ministero del Welfare, del lavoro e delle politiche sociali. La retribuzione avviene sulla base di tariffe di cottimo pieno o risultanti dal contratto collettivo di categoria o, in mancanza, stabilite da una commissione regionale che determina anche l'entità del rimborso delle spese e le indennità di ferie, gratifica natalizia, anzianità e lavoro festivo. Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari. Oltre al libretto di lavoro ne è previsto uno di controllo, sul quale, a cura del datore di lavoro, devono essere annotati tutti i dati relativi al lavoro svolto a domicilio (descrizione del tipo di lavoro, retribuzione, tempi di consegna ecc.).

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