Generalità

Luogo dove ha sede un tribunalecompetente per particolari cause o l'ufficio del giudice la cui giurisprudenza si esercita su un determinato territorio.generale delle persone fisiche. In particolare, foro generale delle persone fisiche, il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza e il domicilio; foro generale delle persone giuridiche, il giudice del luogo dove queste hanno sede o uno stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

Diritto processuale: competenze

Fori particolari sono stabiliti per le cause relative a diritti di obbligazione (giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione); per le cause relative a diritti reali (giudice del luogo dove è posto l'immobile); per le cause ereditarie (giudice del luogo in cui si è aperta la successione); per le cause tra soci (giudice del luogo dove ha sede la società); per le cause contro la pubblica amministrazione (giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie); per le cause di esecuzione forzata (giudice del luogo in cui si trovano le cose mobili o immobili soggette a esecuzione).

Diritto canonico

Nel diritto canonico, foro ecclesiastico, complesso dei tribunali del clero per l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica in materia giuridica. Sorto nel periodo di sfacelo dell'Impero romano, il foro ecclesiastico accentrò in sé anche molta materia del foro civile in mancanza di giudici a questo deputati. L'influenza del foro ecclesiastico s'accrebbe nel Medioevo con l'affermarsi del potere teocratico della Chiesa, ma decadde con la formazione degli Stati unitari in Europa. In Italia il foro ecclesiastico fu abolito nel 1850 con la legge Siccardi; poté essere riattivato dopo i Patti Lateranensi (1929) ma con una giurisdizione limitata. Preoccupazione della Chiesa fu sempre di mantenere sotto la giurisdizione del foro ecclesiastico le cause riguardanti la materia spirituale e quelle a essa annesse, la violazione delle leggi ecclesiastiche, la determinazione del carattere peccaminoso di un atto, le cause riguardanti le persone che godono del privilegium fori. La giurisdizione ecclesiastica distingue il forum fori o foro esterno, in cui le controversie sono viste sotto l'aspetto pubblico e sociale, dal forum poli o foro interno, che considera come polo delle anime la loro salvezza eterna.

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