Lessico

sm. [sec. XIII; dal latino furtum, da fur furis, ladro].

1) Reato di chi si impossessa di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto per sé o per gli altri: furto semplice, aggravato, commettere un furto; è un furto!, si dice quando è stato chiesto per una merce un prezzo esageratamente alto. Per estensione, furto musicale, letterario, plagio.

2) In senso concr., la cosa rubata.

Diritto: cenni storici

Il furto era già previsto dalle XII Tavole e diversamente sanzionato secondo le circostanze: per il furto flagrante la pena variava se era compiuto da uno schiavo o da un uomo libero; se il furto avveniva di notte, il derubato poteva uccidere il ladro. Per il furto non flagrante, il derubato poteva agire nelle forme del processo privato. La sanzione (di carattere pecuniario) era commisurata al doppio (per furto non flagrante), al triplo (se la cosa veniva ritrovata dietro perquisizione o presso altra persona), al quadruplo (in caso di furto flagrante o di rifiuto di perquisizione) del danno arrecato. Con l'avvento della cognitio extra ordinem, alcune fattispecie di furto (abigeato, expilatio hereditatis) vennero autonomamente configurate come crimina e quindi perseguite nelle forme del processo pubblico. Presso le popolazioni germaniche, il furto presenta analogie con la legge delle XII Tavole per quanto concerne l'uccisione del ladro notturno e la perquisizione. Nel caso della flagranza si tende a sostituire all'uccisione una pena privata. Assimilato al ladro era il venditore di cose altrui. Questa disciplina, pur con molte varianti, fu recepita in molti statuti municipali fino al sec. XVII. Da questa data diventò sempre più generale la distinzione fra furto semplice e aggravato.

Diritto pubblico

Il reato è consumato nel momento in cui avviene la sottrazione della cosa altrui dal luogo in cui si trova. La legge italiana peraltro nel punire il furto non tutela il proprietario della cosa e neppure il legittimo possessore ma colui che in quel momento “detiene” la cosa, sicché può verificarsi il caso limite di furto da parte del proprietario della cosa che la sottrae a chi in quel momento la detiene. Oggetto del furto è una cosa mobile altrui, suscettibile di possesso e capace di realizzare un profitto per il reo o per altri. Circostanze aggravanti del furto sono: l'uso della violenza sulle cose o di un qualsiasi mezzo fraudolento; l'effettuazione del furto con destrezza; l'intervento di tre o più persone; l'uso di travestimenti o la simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; l'asportazione del bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicolo nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi dove si somministrano cibi o bevande; il furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o esposte alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio e a pubblica utilità, difesa o reverenza; il furto di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o mandria, ovvero di animali bovini o equini anche se non raccolti in mandria. Il furto semplice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una sanzione pecuniaria. Il furto normalmente è punibile d'ufficio, ma in alcuni casi si procede su querela della persona danneggiata. Si tratta in genere di casi in cui le circostanze attenuano la gravità del fatto, comportando una pena minore: sottrazione della cosa per uso momentaneo e sua immediata restituzione; sottrazione di cose di scarso valore e per un bisogno grave e urgente. Non sono invece passibili di pena i furti commessi a danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, di un fratello o di una sorella conviventi. Fino all'approvazione della legge 26 marzo 2001, n. 128, il furto in abitazione e il furto con strappo (il cosiddetto “scippo”) erano considerati due circostanze aggravanti del furto e come tali erano puniti con pene che non avevano quasi mai alcun effetto deterrente nei confronti delle persone dedite a questo genere di reato. Con tale legge, invece, il legislatore ha creato due autonome figure di reato che si vanno ad affiancare al cosiddetto furto semplice o aggravato e che sono punite con la reclusione da uno a sei anni e con una multa. Nel caso in cui ricorrano una o più delle circostanze aggravanti, tali tipi di furto sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con una sanzione pecuniaria più elevata.

Diritto militare

Si rende responsabile del “furto militare” l'appartenente alle forze armate che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro commilitone che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Pena è la reclusione da due mesi a due anni, accompagnata dalla perdita del grado (rimozione Nella denominazione “luogo militare” si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti e qualunque altro luogo in cui i militari si trovino, anche solo momentaneamente, per ragioni di servizio.

Teologia morale

Nella teologia morale il furto è considerato peccato grave come violazione al diritto divino e umano. Per quanto concerne la materia, il furto è sempre grave quando reca a chi lo compie un beneficio notevole; è relativo in relazione al derubato (per esempio è grave se la cifra è tutto il guadagno giornaliero di un operaio; è leggero se la stessa cifra è rubata a un ricco). Scusanti al furto sono: pericolo imminente di morte o di un male equivalente, schiavitù, infamia gravissima, perdita permanente della salute, compensazione occulta.

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