gràzia (diritto)

istituto giuridico inteso a temperare il rigore e la durezza delle pene inflitte dai tribunali, con il condono in tutto o in parte della pena o la sua commutazione in altra pena più favorevole, stabilita dalla legge. La grazia è un provvedimento personale e riguarda il singolo individuo; agisce solo sulla pena, lasciando intatta l'esistenza del reato e dell'azione penale. Nel diritto medievale la grazia era concepita come prerogativa personale del re o del principe; nel diritto moderno è attribuita al capo dello Stato. Secondo la Costituzione italiana, il presidente della Repubblica “può concedere grazie e commutare le pene” (art. 87). Il procedimento per la concessione della grazia è regolato dall'art. 681 del Codice di Procedura Penale. La domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di Giustizia. La grazia può, comunque, essere concessa anche in assenza di una domanda o di una proposta ed essere sottoposta a condizioni.

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