guida alpina

persona professionalmente qualificata che accompagna alpinisti o turisti in zone di montagna che presentano particolari difficoltà di percorso. L'esercizio della professione di guida alpina – tali guide sono reclutate e patentate dal Club Alpino Italiano – è subordinato al possesso: dell'abilitazione tecnica, della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, dell'età minima (21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, 18 anni per gli aspiranti guida), dell'idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza, del diploma di scuola media inferiore, della residenza o del domicilio (o stabile recapito) in un comune della regione. La legge 2 gennaio 1989, n. 6 richiede, oltre ai requisiti citati, che la guida non abbia subito condanne penali comportanti l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione. Sono guide alpine quanti svolgono professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. L'accertamento della capacità tecnica, che è preliminare e indispensabile al rilascio dell'abilitazione segue la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, e avviene mediante un esame da sostenersi davanti a una commissione nominata dalla regione. La valutazione tecnica spetta a una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina.

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