interruzione, dilazione, differimento. Il termine assume sfumature diverse secondo i rami del diritto nei quali è usato.

Diritto amministrativo

La sospensione è una causa che impedisce all'atto di esplicare la sua efficacia. Questa causa può avere varia natura: può derivare dalla legge stessa o da un altro atto amministrativo. Anche un organo di giustizia amministrativa può sospendere l'esecuzione di un certo atto amministrativo purché esso faccia parte della giurisdizione amministrativa (Consiglio di stato, Tribunale amministrativo regionale ecc.) e non dell'autorità giudiziaria ordinaria. Un ricorso amministrativo, generalmente, non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato. Tuttavia è ammesso che sia proposta domanda per chiedere la sospensione del provvedimento impugnato nei ricorsi, sia al Tribunale amministrativo regionale, sia al Consiglio di stato. Il proponente deve poter dimostrare che dall'esecuzione del provvedimento possono derivare “danni gravi e irreparabili”. Sempre nel campo del diritto amministrativo si parla di sospensione cautelare e sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale nell'ambito delle norme disciplinari che regolano il rapporto di pubblico impiego. La sospensione della patente automobilistica è una sanzione amministrativa accessoria. L'agente che ha contestato la violazione del codice della strada che dà luogo alla sospensione della patente rilascia un permesso provvisorio di guida per il periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato. La sospensione è prevista per: a) la guida in stato di ebbrezza (da 15 giorni a 1 mese e da 1 a 6 mesi in caso di più violazioni in un anno); b) omissione di soccorso in caso di incidente (sospensione da 3 mesi a 1 anno); temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici (sospensione a tempo indeterminato); c) plurima violazione, nel corso di 2 anni, del divieto di sorpasso: di mezzi pubblici fermi per la salita o discesa dei viaggiatori; in prossimità o corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; contromano di un veicolo già in fase di sorpasso, fermo o in lento movimento, ai passaggi a livello, ai semafori o per congestione del traffico; in prossimità o corrispondenza di intersezioni o passaggi a livello senza barriere e semafori; di veicoli fermi o in lento moto per permettere il passaggio dei pedoni sulle strisce; di autotreni, autoarticolati, autosnodati da parte di veicoli consimili; (sospensione da 1 a 3 mesi e da 2 a 6 mesi nell'ultimo caso); superamento di oltre 40 km dei limiti massimi di velocità (sospensione da 1 a 3 mesi e da 3 a 6 mesi se il conducente è in possesso della patente da meno di 3 anni); violazione della precedenza (sospensione da 1 a 3 mesi).

Diritto civile

La sospensione è usata principalmente nella disciplina generale del contratto e nella prescrizione. Nella casistica della sospensione si ha: sospensione della prescrizione, che ha luogo fra i coniugi; fra colui che esercita la potestà e i suoi soggetti; fra il tutore e il minore o il minorato fino ad approvazione definitiva dell'amministrazione tutoria; fra l'erede e l'eredità quando questa sia stata accettata con beneficio d'inventario; tra le persone giuridiche e i loro amministratori (per la durata della loro carica) in relazione a eventuali azioni di responsabilità contro di essi; fra debitore che ha occultato con dolo il debito e il suo creditore, fino alla scoperta del dolo; per militari e appartenenti alle forze armate come pure per civili al loro seguito, per tutta la durata della guerra.

Diritto processuale civile

Nel diritto processuale civile, la sospensione del processo di cognizioneè disposta in ogni caso in cui il giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. L'esecuzione della sentenza non è sospesa salvo le eccezioni previste dalla legge, per effetto della sua impugnazione. La sospensione . dell'esecuzione provvisoria della sentenza, nel giudizio di appello, valevole sino alla nuova sentenza d'appello è disposta dal giudice istruttore su richiesta di parte. La sospensione . del processo civile si qualifica come necessaria se nel processo compare un fatto che si ravvisi come reato perseguibile d'ufficio o per il quale sia stata presentata querela o istanza di procedimento penale; consensuale, deliberata dal giudice su istanza delle parti (la sua durata non deve andare oltre i quattro mesi); facoltativa, deliberata dal giudice se la definizione della causa soggiace a preventiva definizione di una controversia civile o amministrativa da parte dello stesso giudice o di altro.

Diritto penale

In diritto penale, sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, pena accessoria alla pena di chi è colpevole di delitti commessi con abuso della potestà e dura un tempo doppio di quello della pena inferta. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, pena accessoria che priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione , che può essere inflitta per non meno di 15 giorni e non più di 2 anni, una professione, arte, industria o commercio e mestiere per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza; essa consegue a ogni condanna per contravvenzione che sia commessa con abuso della professione, arte o mestiere, ovvero con violazione dei doveri a essa inerenti. La sospensione dell'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.

Diritto processuale penale

Esiste la sospensione condizionale della pena e la sospensione di dibattimento, che avviene nel processo penale per il necessario riposo dei partecipanti, per il riposo festivo o per altra causa grave.

Diritto penale militare

La sospensione dall'impiego o dal grado, pena militare accessoria, consiste (per gli ufficiali) nella privazione temporanea dell'impiego o (per i sottufficiali e i graduati di truppa) nella privazione temporanea del grado militare. La sospensione dall'impiego o dal grado è anche una punizione disciplinare, rientrante nelle sanzioni disciplinari di stato.

Diritto canonico

Pena ecclesiastica riservata esclusivamente ai chierici e comportante la privazione di determinati diritti del loro ufficio o del beneficio di cui godono, o di entrambi (mentre invece la scomunica e l'interdetto colpiscono anche i semplici fedeli). La sospensione si qualifica come censura o come pena vendicativa ed è disposta per legge (latae sententiae) o per precetto personale (ferendae sententiae): è una pena vendicativa quando è comminata in perpetuo; è una censura quando i suoi effetti durano fino all'assoluzione del soggetto. Per la sospensione a divinis il sospeso ha la proibizione a compiere qualsiasi atto di potestà derivante dall'ordine ricevuto o da una concessione; per la sospensione dall'ufficio sono inibiti al sospeso tutti gli atti di potestà di ordine e di giurisdizione, fatta eccezione per l'amministrazione del suo beneficio.

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