imprimatur

v. latino (propr. si stampi) usato in italiano come sm. Permesso accordato dall'autorità ecclesiastica competente per territorio (ordinario del luogo proprio dell'autore o del luogo in cui il libro viene edito) alla pubblicazione di un'opera di carattere religioso o morale, dopo che il censore ha comunicato il nihil obstat per iscritto all'ordinario: questi, se non ha gravi ragioni in contrario, dovrà permettere la pubblicazione del libro. Imposto per la prima volta da papa Innocenzo VIII nel 1487 e riconfermato successivamente in più occasioni, l'obbligo dell'imprimatur fu sancito anche dallo Statuto Albertino relativamente alle edizioni della Bibbia e del catechismo.

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