irretroattività

sf. [sec. XX; in-1+retroattività]. Incapacità della legge di disciplinare rapporti sorti e conclusi prima della sua entrata in vigore. L'irretroattività della legge è sancita dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile: “la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo”. Fanno eccezione i rapporti iniziati sotto la disciplina di una norma precedente e superata da una nuova legislazione: la nuova legge non può modificare “quei poteri sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente”. L'irretroattività può essere derogata da una legge, con espressa disposizione o anche implicitamente perché non è un principio costituzionale, salvo che in materia penale, nella quale vige il principio costituzionale: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. È concessa invece la retroattività della norma più favorevole al reo: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”. Il nostro ordinamento giuridico ha accolto infine anche l'irretroattività delle sentenze della Corte Costituzionale: una norma anticostituzionale rimane in vigore finché non sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la sentenza della Corte Costituzionale che la dichiara costituzionalmente illegittima. La sentenza della Corte ha efficacia retroattiva sulla fattispecie per la quale si è sollevata l'eccezione di incostituzionalità, in quanto il giudice di merito deve attenersi alla decisione della Corte. Gli effetti delle sentenze d'incostituzionalità di norme penali non sono sottoposte al limite predetto vigendo il principio costituzionale della prevalenza delle misure più favorevoli al reo (favor rei).

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