manus iniectio

loc. latina (propr. imposizione della mano). Istituto del diritto romano che in età arcaica non aveva ancora carattere giuridico e che si riduceva all'esecuzione forzata da parte del creditore avverso il suo debitore. In epoca storica il creditore trascinava a viva forza il debitore davanti al magistrato e alla sua presenza gli imponeva le mani (da cui il termine) pronunciando la formula tradizionale, che acquistava solennità per la presenza del magistrato; più tardi il magistrato aggiunse la dichiarazione della legittimità dell'atto compiuto. Dopo questo rito il debitore era prigioniero del suo creditore per sessanta giorni; se in questo periodo non aveva assolto alla sua obbligazione era venduto come schiavo.

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