Lessico

sm. [sec. XVI; dal latino tardo possessus-us, da possidēre, possedere].

1) In senso giuridico, potere effettivo su una cosa, indipendentemente dal fatto di essere o no il titolare del diritto di proprietà. Nel linguaggio comune, atto ed effetto del possedere, possibilità di godere, di disporre di una cosa; il termine è spesso usato come sinonimo di proprietà: avere il possesso di un campo; di un titolo, della libertà; venire in possesso di un libro, di una notizia. Nelle loc.: prendere possesso di una carica, di un ufficio, assumerlo esplicando le relative formalità, esserne investito ufficialmente.

2) Fig., padronanza, dominio, controllo: essere nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali. In particolare, conoscenza completa e perfetta: ha dimostrato uno straordinario possesso della tecnica pittorica.

3) Per lo più al pl., ciò che si possiede, possedimento, proprietà di terre, di beni immobili.

Diritto romano

Nel diritto romano, la possessio è la signoria di fatto sulla cosa, caratterizzata dalla materiale disponibilità della cosa (corpore possidere) e dall'intenzione di tenerla come propria (animus possidendi). Tutelata dal pretore, la possessio, in presenza di particolari requisiti (idoneità della cosa, giusta causa, buona fede, possesso continuato, decorso del tempo) poteva condurre al dominio per usucapione.

Diritto civile

Secondo il Codice Civile il possesso è il “potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che detiene la cosa. Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo. È senza effetto il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà; dicesi infine possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto; la buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto; non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. Il possesso comporta una serie di diritti e di obblighi nel possessore: se in buona fede egli fa suoi i frutti naturali separati e quelli civili maturati fino al giorno della domanda giudiziale; fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe dovuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia; ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie; ha diritto anche a un'indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione. Il possesso ha poi un particolare rilievo ai fini dell'usucapione: afferma il Codice Civile che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (dieci anni per i beni mobili e gli altri diritti reali di godimento, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede); l'usucapione è però interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. Le azioni a difesa del possesso sono l'azione di reintegrazione e quella di manutenzione. Riguardo alla prima, chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo, e la reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza delazione. Riguardo alla seconda, chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra di esso può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. Azioni quasi possessorie sono invece: la denuncia di nuova opera che provoca un danno al bene oggetto del possesso e quella di danno temuto; cioè, il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo possesso, può denunciare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

Diritto canonico

In diritto canonico, presa di possesso, atto con il quale l'ecclesiastico nominato a un ufficio assume il suo incarico. In genere la presa di possesso consiste nella presentazione della lettera di nomina; questa deve avvenire nei termini prescritti e deve essere preceduta dalla “professione di fede”, pena la nullità della nomina. L'immissione del possesso viene effettuata dal vescovo diocesano (o dall'ecclesiastico da lui delegato) per i benefici non-concistoriali, mentre per quelli concistoriali il conferimento è fatto direttamente dal papa in concistoro. Il Codice di diritto canonico commina gravi pene per chi arbitrariamente prende possesso di un ufficio senza la prescritta nomina.

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