Lessico

sm. [sec. XIII; latino pretíum].

1) Valore di un bene o servizio espresso in moneta (può anche più generalmente essere espresso in termini di un altro bene o servizio, come avviene per esempio in un'economia basata sul baratto): ogni cosa ha il suo prezzo; quantità di moneta che deve essere scambiata per ottenere un'unità di un dato bene o servizio; esprime, quindi, il valore di scambio dei vari beni e servizi: comperare a basso, a caro prezzo; prezzi ribassati; buon prezzo, vantaggioso; prezzo di costo, privo di guadagno; prezzo fisso, non contrattabile.

2) Per estensione, corrispettivo in danaro o altro: pagare il prezzo del riscatto; raro, mettere a prezzo, fare di qualche cosa oggetto di scambio, per lo più con valore negativo. Anche fig., riferito a ciò che si dà in cambio di altro: il prezzo della rinuncia; ottenere, pagare, acquistare a caro prezzo, a costo di grandi sacrifici; non avere prezzo, avere un inestimabile valore; non ne vale il prezzo, non ne vale la pena.

3) Cartellino su cui è indicato il prezzo della merce in vendita; segnaprezzo.

Economia: generalità

I prezzi rappresentano la variabile fondamentale determinatasi sui mercati, tale da stabilire le modalità in cui avvengono le transazioni. Nelle economie di baratto si determinano i prezzi relativi, vale a dire il rapporto di scambio tra le merci; nelle economie monetarie si determinano i prezzi assoluti, espressi cioè in valore monetario. Le modalità di determinazione dei prezzi dipendono dal tipo di mercato su cui si opera; in concorrenza perfetta è noto che nessun singolo agente può influire sul prezzo di mercato, che viene determinato dal comportamento aggregato di domanda e di offerta. Di qui la controversia su chi determina i prezzi in concorrenza perfetta. Per risolvere la questione si è dovuto ricorrere a un artifizio, quello di pensare a un'autorità centrale, il banditore, capace di coordinare le volontà di venditori e acquirenti e individuare il prezzo di equilibrio prima di procedere agli scambi. Nel lungo periodo tale prezzo di concorrenza coincide con il costo medio di produzione sostenuto dalle imprese, per cui risulta zero l'extraprofitto realizzato da queste ultime. In monopolio, l'esistenza di una sola impresa offerente garantisce a questa potere di mercato; perciò essa potrà fissare il prezzo a un livello superiore al costo marginale e al costo medio, in modo da ottenere un extraprofitto positivo. Gli acquirenti risponderanno a tale aumento del prezzo – rispetto alla concorrenza – restringendo la quantità domandata. Di qui il risultato di inefficienza dell'allocazione monopolistica: se le parti potessero contrattare tra di loro prezzo e quantità realizzerebbero un guadagno netto. In oligopolio, non vi è una regola fissa di determinazione del prezzo. Esso risulta dal processo di interazione strategica tra le imprese venditrici, tutte consapevoli di poter influire nella determinazione del prezzo ma in modo dipendente anche dal comportamento delle rivali. Negli anni Cinquanta del sec. XX F. Modigliani e P. Sylos Labini hanno definito la nozione di prezzo di esclusione e prezzo di eliminazione. Tali prezzi vengono stabiliti rispettivamente da imprese che vogliono difendersi dalla concorrenza potenziale o dalla concorrenza effettiva; il primo infatti viene definito al livello del costo medio di produzione dell'impresa considerata, aumentato di un piccolo saggio di profitto; il secondo al livello del costo variabile medio, anch'esso aumentato di un piccolo saggio di profitto. Più recentemente sono stati studiati vari equilibri oligopolistici e quindi diversi modi di fissazione del prezzo. Tuttavia, non è sempre il mercato a stabilire il prezzo ma anche un'autorità centrale; in Italia, il CIP, Comitato Interministeriale Prezzi, stabilisce i prezzi per alcuni beni (prezzi amministrati), o fissa dei tetti massimi praticabili (prezzi calmierati). Si distinguono altresì prezzi all'ingrosso o al dettaglio a seconda che siano praticati da grossisti o da dettaglianti. Le forme di prezzo possono anche essere non lineari, allorché per acquisire il diritto allo scambio l'acquirente deve pagare una somma fissa, indipendente dalla quantità acquisita. Prezzi imposti (resale price maintenance) sono quelli ai quali il produttore esige che i distributori vendano il prodotto. Per prezzo di riserva si intende l'ammontare che un soggetto è disposto a pagare per ottenere un'unità del bene considerato; rappresenta dunque un indice del grado di importanza del bene rispetto all'universo degli altri beni per un dato soggetto. I prezzi dei fattori produttivi assumono nomi particolari: salario per il lavoro, rendita per la terra, interesse per il capitale, profitto per la capacità imprenditoriale.

Economia: organizzazione aziendale

In organizzazione aziendale, il prezzo è il valore di scambio di un prodotto inteso come il corrispettivo che il consumatore è disposto a concedere sulla base dei vantaggi percepiti e riconosciuti. La politica dei prezzi rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione dell'impresa per il perseguimento di precisi obiettivi: raggiungimento di una data quota di mercato, conseguimento di una data redditività sugli investimenti, competitività rispetto ai concorrenti, stabilizzazione della produzione e, quindi, della dimensione aziendale. Punto di riferimento per la determinazione della griglia dei prezzi è la conoscenza della dinamica dei costi sostenuti in tutte le loro possibili configurazioni, cui si andranno ad aggiungere i cosiddetti margini di ricarico, che possono essere fissi o variabili. In alcuni casi tali valutazioni possono risultare eccessivamente complesse, ovvero non efficaci per le peculiari condizioni di mercato. Si provvede, allora, a determinare il prezzo per imitazione, sulla base dei comportamenti assunti dalle aziende concorrenti. Anche a livello aziendale esistono varie configurazioni di prezzi (prezzo medio, prezzo relativo, prezzo di emissione, prezzo di chiusura, ecc.). Di particolare rilievo è la nozione di prezzo di trasferimento (pricing transfer) corrispondente al valore assegnato ai trasferimenti di beni e servizi tra le unità funzionali di una stessa impresa o tra le imprese appartenenti a uno stesso gruppo. La determinazione del prezzo dei prodotti e servizi interni è funzionale alla misurazione dei risultati delle unità della stessa impresa aventi responsabilità su una qualche configurazione di profitto (centri di profitto). Le condizioni essenziali che informano la formulazione dei prezzi sono: a) il prezzo deve stimolare i responsabili della unità acquirente e di quella venditrice a prendere decisioni economicamente convenienti per l'impresa nel suo complesso, oltre che per le singole unità considerate; in tal senso il prezzo assicura la razionalità dei processi decisionali decentrati; b) il prezzo deve essere equo per consentire un'accurata valutazione dei risultati delle unità contraenti. La fissazione del prezzo è strettamente correlata al grado di complessità strutturale dell'impresa. Quando gli scambi interni non sono cruciali per la redditività dell'impresa, ed esiste un valido mercato di riferimento per il prodotto/servizio acquistato all'interno, il prezzo è formulato sulla base del prezzo di mercato (solitamente al netto di uno sconto, per riflettere i minori costi di commercializzazione e incasso delle forniture interne); questa soluzione si presenta ottimale in quei contesti nei quali i centri di profitto hanno la piena autonomia decisionale riguardo alle fonti di approvvigionamento. Nelle imprese integrate verticalmente, al contrario, in quanto caratterizzate da elevati quantitativi di scambi interni, il prezzo è fissato sulla base del costo pieno effettivo o standard; tale criterio risponde allo scopo di mantenere inalterata la competitività del prodotto finale che incorpora l'intermedio acquistato all'interno. Quando poi la capacità produttiva è sottoutilizzata, il prezzo viene formulato sulla base del costo variabile di produzione dell'intermedio realizzato all'interno. Nell'ipotesi, infine, del prezzo duale, l'unità venditrice viene accreditata di un prezzo pari al costo pieno, aumentato di un congruo margine di profitto.

Diritto

Corrispettivo in danaro versato dal compratore nella vendita. Di regola è determinato dalle parti di comune accordo. Tuttavia la legge prevede l'ipotesi di conferimento a una terza persona, scelta dalle parti di comune accordo, dell'incarico di stabilire il prezzo di una compravendita. Se le parti non hanno determinato il prezzo della vendita né hanno convenuto un altro modo per stabilirlo, la legge presume che si debba fare riferimento a quello normalmente praticato dal venditore. Nel caso di beni aventi un prezzo di borsa o di mercato sarà questo, in mancanza di determinazione delle parti, il prezzo della vendita; prezzo della locazione è il corrispettivo che viene versato dal locatario al locatore ed è detto anche canone o pigione.

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