prigionièro

Indice

Lessico

(ant. pregionière, prigionière), agg. e sm. (f. -a) [sec. XIV; da prigione].

1) Che, chi si trova in stato di prigionia: è prigioniero a San Vittore;prigioniero politico, per motivi politici; animale prigioniero in gabbia. Che, chi è caduto nelle mani del nemico, specialmente in guerra: soldato prigioniero; un gruppo di prigionieri in campo di concentramento.

2) Per estensione, fig., che, chi è soggetto a qualche cosa che ne condiziona il comportamento, le azioni e simili: prigioniero di un'educazione sbagliata; prigioniero dei suoi errori.

3) Ant., custode della prigione, carceriere.

4) Vite composta da uno stelo cilindrico con entrambe le estremità filettate. Serve al montaggio di elementi amovibili su basamenti, piastre, organi nei quali sono predisposti fori filettati, oppure per unire due tubi o due aste che non si vogliono saldare. Il prigioniero tradizionale è ancora utilizzato su ghisa, rame e sue leghe; sull'acciaio, invece, si preferisce la saldatura di testa delle viti, mediante apposita attrezzatura (pistola), che evita l'esecuzione del foro e la sua filettatura.

Diritto

Con la Convenzione di Ginevra stipulata nel 1949 sono stati fissati in sei categorie i militari aventi diritto allo status di prigioniero di guerra: i membri dell'esercito degli Stati belligeranti; i membri di milizie e corpi volontari organizzati secondo i criteri fissati nella stessa Convenzione; i membri delle forze regolari al comando di autorità non riconosciute dallo Stato catturatore; i civili che seguono le forze armate; gli equipaggi di navi e aeromobili mercantili; la popolazione di un territorio non occupato, che ha preso le armi contro l'invasore senza essere ancora organizzata nelle formazioni di resistenza. La loro posizione giuridica è singolare, poiché, pur essendo soggetti coattivamente alle leggi dello Stato nemico nel cui potere sono caduti, mantengono al tempo stesso i vincoli che li uniscono allo Stato a cui appartengono e sono pertanto oggetto di un particolare trattamento volto a garantire i loro diritti. In Italia il Codice Penale Militare di guerra punisce i reati dei prigionieri di guerra nemici (disobbedienza, atti di ribellione collettiva, manifestazione sediziosa, ecc.); ma nel medesimo tempo punisce come reato il comportamento tenuto da militari italiani in danno di prigionieri (maltrattamenti, vilipendio, violenze, costringimento a fornire informazioni oppure a compiere lavori vietati, violazione della libertà di religione, sottrazione di danaro o altri oggetti). Inoltre prevede che i militari italiani caduti prigionieri del nemico siano soggetti alla legge penale militare italiana; e fra i reati di cui essi si possono rendere responsabili prevede il passaggio di informazioni militari al nemico.

Dilemma del prigioniero

È uno dei più noti esempi di teoria dei giochi, che viene portato per illustrare i benefici della cooperazione. Si supponga, infatti, che due persone siano state sorprese con dei beni rubati ma senza evidenza che siano stati effettivamente loro a rubarli; la certezza si ha solo in caso di confessione. La polizia non permette alle due persone, che vengono fermate, di comunicare tra loro, e le interroga separatamente. Se entrambi confessano, entrambi vengono accusati di ladrocinio e condannati a due anni di reclusione; se nessuno confessa, dovranno scontare il possesso di bene rubato con sei mesi di carcere; se solo uno confessa, convinto che anche l'altro farà lo stesso, otterrà il massimo della pena, vale a dire cinque anni. La strategia di confessare rispetto a quella di non confessare è una strategia dominante, perchè dà al singolo in ciascun caso un payoff migliore dell'altra; tuttavia se tutti e due confessano, entrambi passano più tempo in prigione di quanto sarebbe se entrambi non confessassero. Sono state studiate diverse estensioni di questo gioco: per esempio con più di due persone, o ripetuto nel tempo.

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