procacciaménto

sm. [sec. XIII; da procacciare]. Atto ed effetto del procacciare.§ In diritto, procacciamento di notizie sulla sicurezza dello Stato, reato contro la personalità dello Stato commesso da chiunque si procura notizie che devono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato. La pena è della reclusione da tre a dieci anni, ma se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica la pena è dell'ergastolo. Chi agevola per colpa la commissione di questo reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, nell'ipotesi più grave, con la reclusione da tre a quindici anni.

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