proméssa

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; dal latino tardo promissa, da promittĕre, promettere].

1) Impegno assunto, verbalmente o per iscritto, di fare o dire qualche cosa; le parole con cui si promette; ciò che viene promesso: promessa solenne; fare, mantenere una promessa; fidarsi delle promesse di uno;promessa da marinaio, fatta con l'intenzione di non mantenerla; sciogliere uno da una promessa, liberarlo dall'obbligo di mantenerla. In particolare, atto giuridico, di norma unilaterale, col quale taluno promette una determinata prestazione.

2) Fig., di persona che possiede doti tali da far ben sperare nella sua riuscita in una attività: è una promessa della lirica, una promessa dell'atletica.

Diritto

La promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge. Nel più frequente caso di promessa di pagamento di un debito, colui a favore del quale è stipulato viene dispensato in seguito dal fornire la prova del rapporto giuridico posto a base del debito. La promessa al pubblico è quella di chi, rivolgendosi a una serie indeterminata di persone, promette loro una specifica prestazione. Un simile atto vincola il promittente non appena la promessa è resa pubblica. La promessa del fatto del terzo consiste nel garantire che una terza persona presti una determinata obbligazione. Tale situazione si verifica nella pratica quando ci si impegni alla vendita di merce o di beni di proprietà di un terzo. Se questi non compie il fatto promesso, colui che lo ha garantito è tenuto a indennizzare l'altro contraente. La promessa di matrimonio non obbliga giuridicamente alle nozze né a corrispondere le eventuali penalità che fossero state convenute per il caso d'inadempimento. Tuttavia la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da persone di maggiore età o da minori autorizzati obbliga il promittente che, senza giusto motivo, rifiuti le nozze, al risarcimento del danno in favore dell'altra parte. Il danno è risanabile nel limite delle spese sostenute e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. La domanda di risarcimento del danno non è più proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di contrarre il matrimonio.

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